tratto da giustizia-amministrativa.it

Processo amministrativo – improcedibilità – sopravvenuto difetto di interesse – presupposti – accertamento a fini risarcitori.

    Al fine di vagliare se sussiste o meno il sopravvenuto difetto di interesse alla domanda di annullamento del provvedimento amministrativo, occorre avere riguardo al provvedimento in concreto chiesto e negato e a quello successivamente adottato dall’Amministrazione, e non al generico interesse a ottenere altri provvedimenti analoghi, ma distinti da quello inizialmente richiesto (1).

 

(1) Osserva il collegio che in caso di improcedibilità della domanda di annullamento per sopravvenuto difetto di interesse, non perdura l’interesse all’accertamento dell’illegittimità del provvedimento al fine della tutela risarcitoria per equivalente, quando il danno non è ascrivibile al provvedimento amministrativo ma a una legge, di cui il provvedimento fa applicazione, previa sua declaratoria di incostituzionalità, dato che non è ammissibile il risarcimento del danno per “l’illecito legislativo di violazione della Costituzione”. In siffatta situazione fattuale, la questione di legittimità costituzionale della legge applicata dal provvedimento amministrativo non è rilevante, perché se anche la legge venisse dichiarata incostituzionale, la parte non potrebbe conseguire la tutela risarcitoria.

E’ ammissibile “l’illecito legislativo per violazione del diritto europeo” e pertanto, pur in caso di improcedibilità della domanda di annullamento per sopravvenuto difetto di interesse, perdura l’interesse all’accertamento dell’illegittimità del provvedimento al fine della tutela risarcitoria per equivalente, previa declaratoria del contrasto della legge (nazionale o regionale, qui regionale) con il diritto europeo, per sentire affermare la responsabilità per danni arrecati dal legislatore (nazionale o regionale) con la violazione del diritto europeo. Tuttavia, se in astratto la sopravvenuta improcedibilità della domanda di annullamento non osta a una pronuncia di rinvio pregiudiziale alla C giust UE (al fine della tutela risarcitoria per equivalente), siffatto rinvio non è ammesso quando sulla medesima questione la C. giust si è già pronunciata nel senso della conformità eurounitaria della legge de qua, e non vi solo elementi nuovi o diversi che giustificano una ulteriore rimessione alla Corte eurounitaria.

C.g.a., sez. giur., 21 luglio 2022, n. 851 – Pres. de Nictolis, Est. Pizzi

Nessun tag inserito.

Torna in alto