tratto da giustizia-amministrativa.it

Energia elettrica e energia in genere – Impianti fotovoltaici – Misure compensative – Procedimento

Ai sensi delle linee guida dettate con d.m. del 10 settembre 2010, le misure di compensazione devono essere definite nell’ambito della conferenza di servizi, sentiti i comuni interessati; questi ultimi, pertanto, non possono concordarle autonomamente con gli operatori economici ma devono farlo nel contesto procedimentale finalizzato all’emanazione del provvedimento di autorizzazione unica (1).

Energia elettrica e energia in genere – Impianti fotovoltaici – Misure compensative – Ammissibilità

Ai sensi delle linee guida dettate con d.m. del 10 settembre 2010, le misure di compensazione sono solo eventuali e non possono essere previste in modo automatico, sol perché viene realizzato un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili; devono invece essere correlate alla circostanza che esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale. Inoltre, le misure compensative devono essere concrete e realistiche, cioè determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell’impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale; e non possono comunque essere superiore al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta annualmente dall’impianto (2).

Energia elettrica e energia in genere – Impianti fotovoltaici – Misure compensative – Rinegoziazione 

Ai sensi dell’art. 1, comma 953, della l. n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali sul cui territorio insistono gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi sottoscritti prima del 10 settembre 2010 (data di entrata in vigore delle predette linee guida), “restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo tali accordi piena efficacia”; per contro, dal 1° gennaio 2019, sempre fatta salva la libertà negoziale delle parti, detti accordi “sono rivisti alla luce delle predette linee guida (approvate con d.m. 10 settembre 2010) e segnatamente dei criteri contenuti nell’allegato 2”, con un preciso onere procedimentale a carico delle parti (3).

(1)    Non risultano precedenti in termini.

(2)    Conformi: T.a.r. per la Lombardia, Brescia, sez. II, n. 536/2018; 

Difformi: non risultano precedenti difformi.

(3)    Non risultano precedenti in termini.

Tar Catania, sez. V, 13 giugno 2023, n. 1849 – Pres. Buonauro, Est. Sidoti

Nessun tag inserito.

Torna in alto