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Recupero emolumenti non dovuti al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali

 

L’amministrazione, nel procedere al recupero delle somme indebitamente erogate ai propri dipendenti, deve eseguire detto recupero al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali.

La richiesta di restituzione dei compensi illegittimamente percepiti, infatti, non può che avere a oggetto le somme ricevute in eccesso(e cioè, effettivamente entrate nella sfera patrimoniale del dipendente medesimo), non potendosi pretendere la ripetizione di somme calcolate al lordo delle ritenute fiscali, le quali non sono mai entrate nella disponibilità materiale e giuridica del prestatore di lavoro.

Questo il principio ribadito dal Tar Toscana con la sentenza n. 858 del 22 giugno 2017, con la quale è stato ritenuto illegittimo il recupero di somme indebitamente erogate ad un dipendente su base lorda.

Come ribadito dai giudici amministrativi “se il datore di lavoro è debitore di cento, ma tale debito si riduce a cinquanta per effetto del c.d. cuneo fiscale, il lavoratore che abbia percepito erroneamente (ad esempio per una duplicazione di pagamenti) cinquanta, non è certo tenuto a restituire l’importo del suo credito lavorativo astratto, cioè cento”.

In altri termini, la ripetizione dell’indebito nei confronti del dipendente non può che avere ad oggetto le somme da quest’ultimo “percepite” in eccesso, vale a dire quanto e solo quanto effettivamente sia entrato nella sfera patrimoniale del dipendente.

L’ente, infatti, può provvedere alla richiesta di rimborso delle ritenute e dei versamenti fiscali erroneamente disposti, quale sostituto d’imposta, direttamente nei confronti del fisco.

Si tratta di concetti elementari e di assoluto buon senso, ribaditi sia dai Tribunali Amministrativi (Tar Toscana, sent. n. 199/2017; Tar Lazio Roma, sent. n. 3753/2016; Tar Bologna, sent. n. 525/2015; Tar Lombardia, Milano, sent. n. 614/2013; Tar Umbria, sent. n. 559/2013), sia dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ., sez. I, 4 settembre 2014, n. 18674; id., Sez. Lav., 2 febbraio 2012, n. 1464; idem, sez. lavoro, 11 gennaio 2006 n. 239; idem, sez. lavoro, 26 febbraio 2002 n. 2844).

Concetti che, come evidenziato dai giudici amministrativi, “un qualsiasi funzionario e dirigente di media cultura, preparazione e diligenza dovrebbe conoscere”.

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