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Emissione mandato di pagamento – mancate verifiche ex art. 48-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
23/04/2020
Questo Ente, dovendo effettuare un pagamento superiore a EUR 5.000,00, prima dell’emissione del mandato, ha effettuato le verifiche ex art. 48-bisD.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e il fornitore è risultato inadempiente. Per mero errore materiale, dovuto anche alla riorganizzazione del lavoro in smart working in seguito a COVID19, è stato comunque emesso il mandato di pagamento in favore del fornitore inadempiente. Si chiede un parere sulla procedura da seguire per rimediare.
a cura di Marco Nocivelli
 
Si premette che, secondo alcuni autori di stampa specializzata, ai sensi dell’art. 68D.L. 17 marzo 2020, n. 18, (c.d. “Decreto Cura Italia”) l’applicazione dell’art. 48-bisD.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 sarebbe attualmente sospesa. Ciò sulla base di una FAQ dell’Agenzia delle entrate-Riscossione sul citato decreto: Domanda “Ho una cartella i cui termini di versamento sono scaduti prima dell’8 marzo 2020. Agenzia delle entrate-Riscossione può attivare procedure cautelari o esecutive durante il periodo di sospensione?” Risposta “No. Durante il periodo di sospensione l’Agenzia non può attivare alcuna procedura cautelare (esempio: fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (esempio: pignoramento)”.
Chi scrive, tuttavia, dubita della tesi “possibilista” in quanto la sospensione delle procedure cautelari è una cosa, l’obbligo di verifica da parte delle PA, un’altra. Benché quest’ultima sia attività preliminare alla (eventuale) riscossione coattiva (art. 72-bisD.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), si osserva che il soggetto potrebbe essere divenuto inadempiente anche (molto) prima del periodo di sospensione, mentre non lo sarebbe chi lo è divenuto dopo l’8 marzo. Pertanto, in assenza di una esplicita disposizione permangono non pochi dubbi sulla sospensione dei controlli. Del resto, dovrebbe essere Agenzia delle Entrate Riscossione ad informare le PA del nulla osta al pagamento. Sul portale web dell’Agenzia, nella sezione dedicata al 48-bis, non risulta nulla in tal senso.
Si riscontra, inoltre, che anche nell’attuale testo emendato del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, all’esame del Parlamento per la conversione in legge, non si rinvengono novità che prospettino la sospensione, benché da più parti questa sia stata invocata al fine di non pregiudicare ulteriormente la liquidità dell’imprenditoria gravemente colpita dall’attuale emergenza.
Indipendentemente dalla tesi che si voglia sostenere, si ritiene che quanto sopra illustrato possa essere utile per inquadrare il caso di cui al quesito.
Infatti, benché il pagamento del fornitore senza aver ottemperato alla verifica “48-bis” non sia sanabile, in quanto l’Ente non dispone di alcun strumento giuridico coercitivo per pretendere la restituzione della somma erogata, ben difficilmente al funzionario dell’ente potrebbe essere imputata la responsabilità di cui all’art. 1, comma 4, L. 14 gennaio 1994, n. 20 (La Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza…).
Risulta chiaro, infatti, ad avviso di chi scrive, che le circostanze di fatto e lo scenario normativo in cui è stata omessa la verifica “48-bis” escludono la possibilità di qualificare il comportamento omissivo come gravemente colposo, tanto meno doloso (cfr. comma 1 del citato art. 1).
In ogni caso, per ragioni di trasparenza (utile ad arginare, ancor più saldamente la contestazione di colpa grave), si suggerisce di rendere nota la questione di irregolarità all’organo di revisione affinché possa valutare l’attivazione della procedura stabilita al punto 4 della Circ. 23 settembre 2011 n. 27 della Ragioneria Generale dello Stato.

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