27/01/2016 – FVG l’ordinamento del personale dei comuni, delle province e degli altri enti locali

DDLR

<<Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale>>

 

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità)

 

1.            La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’articolo 4, primo comma, numero 1 bis),della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia) e delle relative norme di attuazione, in particolare l’articolo 15 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), ha competenza a disciplinare l’ordinamento del personale dei comuni, delle province, delle Unioni Territoriali Intercomunali di cui alla legge regionale 26/2014 ( in seguito UTI) e degli altri enti locali.

 

  1. Con le disposizioni di cui alla presente legge la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia disciplina un sistema integrato di interventi per la gestione di attività riguardanti le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di seguito denominato Comparto unico, nel rispetto dei principi fissati dall’articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell’Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), che, in attuazione della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 e dell’articolo 1 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione legge finanziaria 1998), ha istituito il Comparto unico.

 

  1. Nell’ottica di una razionalizzazione degli apparati amministrativi e di un accrescimento dell’efficacia e dell’efficienza degli apparati medesimi nonché al fine di definire discipline omogenee in ordine allo stato giuridico, il sistema integrato del Comparto unico persegue le seguenti finalità:

a) piena realizzazione delle finalità per le quali è stato costituito il Comparto unico;

b) razionalizzazione e contenimento della spesa di personale delle amministrazioni del Comparto unico;

c) razionalizzazione della gestione del personale con qualifica dirigenziale;

d) uniformità e omogeneità nell’applicazione degli istituti contrattuali e normativi regionali e nazionali ai rapporti di lavoro del personale del Comparto unico;

e) uniformità e omogeneità dei livelli di formazione del personale del Comparto unico, a tutela della costante qualificazione, occupabilità e produttività del personale stesso, nonché per le ulteriori esigenze correlate alla formazione nell’ambito delle procedure di reclutamento del personale del Comparto unico e alle attività di studi, ricerche e innovazioni collegate alla pubblica amministrazione in ambito regionale;

f) adeguatezza e uniformità nella gestione dei procedimenti disciplinari e del contenzioso del lavoro del personale del Comparto unico;

g) razionalizzazione e semplificazione nella gestione dei rapporti con gli altri Enti e Istituzioni in relazione a comunicazioni, monitoraggi, rilevazioni richieste a diverso titolo alle amministrazioni del Comparto unico;

h) razionalizzazione e miglioramento volto al contenimento della spesa pubblica in ogni ambito di attività delle amministrazioni del Comparto unico.

 

 

Titolo II

Dirigenza del Comparto unico

Capo I

(Ruolo dei dirigenti del Comparto unico)

 

Art. 2

  •  

 

  1. E’ istituito, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, il ruolo dei dirigenti del Comparto unico. Dal momento dell’inserimento nel ruolo s’instaura il rapporto di lavoro di cui all’articolo 5 comma 1.

 

  1. I dirigenti sono inseriti nel ruolo in ordine alfabetico.

 

  1. In sede di prima applicazione sono inseriti nel ruolo i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle Amministrazioni del Comparto unico in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

  1. Sono altresì inseriti nel ruolo, in sede di prima applicazione, i segretari comunali e provinciali di fascia A e B del Friuli Venezia Giulia:

 

a) titolari di sede, ovvero collocati in disponibilità o in aspettativa, iscritti alla sezione regionale del Friuli Venezia Giulia dell’albo di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465;

b) iscritti alle altre sezioni regionali dell’albo di cui all’articolo 9 del d.p.r. n. 465/1997,nonché quelli iscritti nell’elenco nazionale di cui all’articolo 11, comma 5 del d.p.r. 465/1997, che abbiano svolto continuativamente le funzioni di segretario per almeno dieci anni nel territorio regionale prima dell’entrata in vigore della presente legge.

5.         L’inserimento dei Segretari nel ruolo ai sensi del comma 4, avviene, a domanda dell’interessato, mediante attivazione delle procedure di mobilità intercompartimentale; non si applicano, in tal caso, i limiti percentuali di cui all’articolo 3, comma 2.

 

Art. 3

(Fabbisogni e immissioni nel ruolo)

1. La Giunta regionale, su proposta dell’Ufficio unico di cui all’articolo 18, definisce, periodicamente e comunque con cadenza almeno triennale, i fabbisogni professionali del ruolo, nel rispetto dei principi sul contenimento della spesa e sulla base delle esigenze manifestate dalle singole amministrazioni in relazione alla necessità di conferimento di incarichi dirigenziali, nel rispetto della consistenza delle strutture organizzative di livello direzionale delle singole amministrazioni come rideterminate dall’articolo 48.

2. Sulla base dei fabbisogni di cui al comma 1, l’immissione nel ruolo del personale può avvenire con corso concorso secondo quanto previsto dall’articolo 7 o, nei limiti percentuali previsti dalla Giunta regionale in sede di definizione del piano dei fabbisogni, mediante attivazione delle procedure di mobilità intercompartimentale nei confronti di soggetti inseriti nei ruoli unici nazionali, di cui alla Legge 7 agosto 2015, n. 124; nelle more della attivazione dei ruoli unici nazionali, la mobilità è attivabile nei confronti dei dirigenti delle altre pubbliche amministrazioni.

 

Art. 4

(Tenuta del ruolo)

1.         Il ruolo è tenuto presso l’Ufficio unico della Regione di cui all’articolo 18, di seguito denominato Ufficio unico, secondo i principi di trasparenza e completezza dei dati, nonché di pertinenza e non eccedenza dei medesimi. Le informazioni sono continuamente aggiornate.

2.         Costituiscono dati essenziali da inserire nel ruolo:

a)  cognome, nome e data di nascita;

b)  codice fiscale;

c)titolo di studio;

d) data d’inquadramento nella qualifica dirigenziale;

e) data di accesso al ruolo;

f) amministrazione presso cui presta servizio e data del provvedimento di conferimento dell’incarico dirigenziale;

g) data di stipula del contratto individuale in vigore e termine dello stesso;

3.         Nella banca dati gestita dall’Ufficio unico sono, altresì, inserite le ulteriori informazioni relative alla carriera, alle esperienze professionali, agli incarichi ricoperti in precedenti esperienze lavorative, ai corsi di formazione, specializzazione ed aggiornamento ai quali il dirigente ha partecipato, alle lingue straniere conosciute.

4.         I dati essenziali di cui al comma 2 contenuti nel ruolo sono pubblici nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy. Le ulteriori informazioni contenute nella banca dati sono consultabili dalle amministrazioni pubbliche interessate al conferimento degli incarichi.

 

 

Art. 5

(Rapporto di lavoro dei dirigenti inseriti nel ruolo)

 

  1. I dirigenti inseriti nel ruolo sono dipendenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, fermo restando il rapporto funzionale con le amministrazioni presso le quali sono in essere i relativi incarichi.

 

  1. Restano in capo alle amministrazioni presso le quali i dirigenti prestano servizio le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale e agli istituti contrattuali connessi con tale rapporto ad eccezione dei procedimenti disciplinari.

 

3.         Gli enti locali del Comparto unico garantiscono lo svolgimento dei compiti di attuazione dell’indirizzo politico, coordinamento dell’attività amministrativa e controllo della legalità dell’azione amministrativa, obbligatoriamente in via associata per i comuni sino a cinquemila abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane, mediante la nomina di un dirigente apicale.

 

4.         In sede di contrattazione collettiva regionale è definita la disciplina per la determinazione del trattamento economico per i dirigenti cui sia conferito un incarico apicale; nelle more di detta definizione le amministrazioni possono attribuire a tali dirigenti uno specifico trattamento economico aggiuntivo, rispetto a quanto previsto dal vigente Contratto collettivo regionale di lavoro, a valere sul bilancio e secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

 

Art. 6

(Procedimenti disciplinari)

  1. L’istruttoria dei procedimenti disciplinari e l’adozione dei relativi provvedimenti è curata dall’Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari del personale del Comparto unico di cui all’articolo 18, comma 2, su specifica segnalazione da parte delle amministrazioni alle cui dipendenze funzionali operano i dirigenti nonché su iniziativa dell’Ufficio unico, ferma restando l’obbligatorietà dell’azione disciplinare. L’ufficio Unico adotta il provvedimento finale e l’ente presso cui il dirigente presta servizio lo esegue.

 

  1. Nei confronti dei dirigenti inseriti nel ruolo trova applicazione la disciplina normativa nazionale in materia di forme, termini e sanzioni del procedimento disciplinare; continuano a trovare applicazione le previsioni in materia di sanzioni disciplinari previste dalla vigente normativa e dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni del Comparto unico, sino alla definizione di una specifica disciplina delle medesime in sede di contrattazione collettiva regionale di lavoro, nel rispetto dell’inderogabilità della normativa nazionale.

 

Capo II

(Funzionamento del ruolo)

Art.7

(Accesso alla qualifica di dirigente)

1.         L’accesso alla qualifica di dirigente avviene per corso concorso bandito, a livello unico di comparto, dalla Regione.

2.         Con deliberazione della Giunta regionale, è definito il piano dei fabbisogni tenuto conto delle esigenze dotazionali segnalate dalle amministrazioni del Comparto unico e delle situazioni di disponibilità. Sono, altresì, definite dalla Giunta regionale le modalità per l’indizione, partecipazione e svolgimento del corso – concorso unico regionale di cui al comma 1, nonché le modalità di prima assegnazione alle amministrazioni richiedenti dei soggetti utilmente selezionati con la procedura del corso concorso, sulla base delle esigenze occupazionali manifestate.

3.         Al corso – concorso possono essere ammessi:

a)i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea;

b)i soggetti che hanno ricoperto incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 comma 2 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per almeno cinque anni purché muniti di diploma di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

4.         Il corso concorso è organizzato e svolto a cura dell’Ufficio unico.

Art.8

(Formazione dei dirigenti inseriti nel ruolo)

1.         I dirigenti inseriti nel ruolo hanno l’obbligo, a decorrere dalla data d’inserimento nello stesso, di seguire corsi di formazione continua con l’obiettivo di favorirne la crescita e l’aggiornamento professionale, a sostegno dei processi di cambiamento delle pubbliche amministrazioni.

2.         L’attività di formazione deve essere mirata alla costruzione di una dirigenza in grado di esprimere qualità manageriali di eccellenza, con una forte cultura del risultato e della responsabilità, capace di organizzare mezzi e risorse per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali e offrire servizi di elevato livello qualitativo.

3.         L’Ufficio unico promuove e coordina l’attività di formazione continua e ne controlla lo svolgimento ai fini del miglioramento e del perfezionamento delle competenze professionali, assicurando uniformità di riconoscimento dei crediti formativi e promuovendo la più ampia e tempestiva diffusione dei programmi tra gli iscritti.

4.         Integra l’assolvimento dell’obbligo formativo, la partecipazione effettiva e documentata alle attività organizzate dall’Ufficio unico ovvero accreditate da parte dello stesso.

 

5.         Il periodo di valutazione dell’obbligo di formazione, il numero di crediti obbligatori ed eventuali esenzioni dall’obbligo di formazione sono determinati dalla Giunta regionale su proposta dell’Ufficio unico.

 

Art. 9

(Durata degli incarichi dirigenziali)

1.         Gli incarichi dirigenziali sono conferiti per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni e possono essere confermati per una sola volta e per un periodo massimo di tre anni; possono essere previsti incarichi dirigenziali di durata non superiore ad un anno nell’ambito del limite massimo complessivo di cui all’articolo 12. Gli incarichi dirigenziali apicali previsti dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni cessano comunque entro 90 giorni dalla fine del mandato dell’organo politico di riferimento, qualora non rinnovati.

 

2.         La grave inosservanza delle direttive impartite o il reiterato mancato e ingiustificato raggiungimento degli obiettivi, possono comportare, ferma restando l’eventuale responsabilità disciplinare, la revoca dell’incarico o, in relazione alla gravità dei casi, il recesso dell’amministrazione dal rapporto di lavoro.

 

 

Art. 10

(Conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti inseriti nel ruolo)

 

1.         Le amministrazioni del Comparto unico che presentino la necessità di conferire incarichi dirigenziali devono attingere prioritariamente alle professionalità presenti nel ruolo.

2.         Nelle amministrazioni che stabiliscono, nell’ambito dei regolamenti di organizzazione, la graduazione funzionale tra incarichi dirigenziali, gli incarichi apicali possono essere conferiti ai dirigenti che hanno maturato un’anzianità di servizio nella qualifica di almeno 5 anni e conseguito nell’ultimo triennio una valutazione di merito alta. Le amministrazioni definiscono, con la medesima disciplina regolamentare, le modalità di conferimento dell’incarico di sostituzione dei dirigenti.

3.         L’inserimento nel ruolo implica la qualificazione allo svolgimento di qualsivoglia incarico dirigenziale, fermi restando i requisiti per specifiche professionalità. L’amministrazione interessata ad acquisire figure dirigenziali trasmette all’Ufficio unico richiesta di predisposizione di apposito interpello indicando la tipologia dell’incarico che si intende conferire con descrizione dettagliata della posizione dirigenziale e delle competenze ad essa correlate. L’Ufficio unico provvede a predisporre e pubblicare sull’apposita sezione del sito della Regione l’interpello procedendo, altresì, ad una prima verifica delle istanze presentate dai soggetti inseriti nel ruolo. I dirigenti di ruolo privi d’incarico o in disponibilità partecipano all’interpello; in caso di mancata partecipazione il periodo di messa in disponibilità è ridotto di due mesi per ogni mancata partecipazione. L’Ufficio unico, in caso di assenza di personale in disponibilità o nel ruolo, ai sensi dell’articolo 15 comma 1 primo periodo, rilascia all’Amministrazione interessata nulla osta al conferimento dell’incarico ai sensi dell’articolo 11 e nel rispetto dei limiti percentuali di cui all’articolo 12.

4.         Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con riferimento al conferimento dell’incarico di direttore dell’UTI di cui all’articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26.

 

Art. 11

(Conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti non inseriti nel ruolo)

  1. Le amministrazioni del Comparto unico, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1, qualora non sia reperibile alcun dirigente nell’ambito del ruolo o in disponibilità oppure, qualora i dirigenti disponibili non risultino in possesso dei requisiti normativamente richiesti per particolari professionalità, possono conferire incarichi dirigenziali, nell’ambito del limite complessivo massimo di cui all’articolo 12, fornendone esplicita motivazione, mediante contratti di lavoro a tempo determinato di diritto privato a soggetti non inseriti nel Ruolo che siano in possesso dei requisiti prescritti dall’articolo 19, comma 6, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
  2. I conferimenti di cui al comma 1 avvengono previa selezione pubblica, sulla base dei criteri definiti con regolamento dalla Regione, su proposta dell’Ufficio unico.
  3. Le amministrazioni definiscono gli elementi negoziali dei contratti di cui al comma 1, ivi comprese le clausole di risoluzione dei contratti medesimi, sulla base del modello definito dall’Ufficio unico; il contratto è, in ogni caso, risolto di diritto nel caso in cui l’amministrazione che ha conferito l’incarico dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con riferimento al conferimento dell’incarico di direttore dell’UTI di cui all’articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26.

 

 

 

Art. 12

(Limiti al conferimento degli incarichi ai sensi degli articoli 3 e 11)

  1. Il conferimento degli incarichi ai sensi del primo periodo del comma 1 dell’articolo 9 e dell’articolo 11 avviene nel rispetto del limite massimo complessivo del 20% della consistenza delle strutture organizzative di livello direzionale delle singole amministrazioni come rideterminate dall’ articolo 48.
  2. La Giunta regionale fissa altresì annualmente, in sede di definizione dei fabbisogni, la percentuale massima per il conferimento degli incarichi ai sensi dell’articolo 11 nell’ambito del sistema integrato nel limite massimo previsto dalla normativa statale; le amministrazioni che intendano avvalersi della facoltà di cui al medesimo articolo 11, accertano previamente, presso l’Ufficio unico, che il conferimento avvenga nel rispetto della percentuale massima.

 

 

 

 

 

 

Art. 13

(Incarico di Direttore generale e di Capo di Gabinetto)

 

  1. Restano confermate le discipline per il conferimento dell’incarico di Direttore generale e di Capo di Gabinetto presso le amministrazioni del Comparto unico.

 

 

Art. 14

(Cancellazione dal ruolo)

 

1.         La cessazione del rapporto di lavoro del dirigente per dimissioni volontarie, licenziamento, mobilità intercompartimentale e altre fattispecie previste dalla legge determina la cancellazione dal ruolo.

2.         La cancellazione è, inoltre, determinata dalla conclusione del periodo di disponibilità di cui all’articolo 15.

 

Art. 15

(Dirigenti privi di incarico)

 

1.         Ai dirigenti che rimangono privi di incarico in via continuativa è corrisposto, per i primi sei mesi, il trattamento economico fondamentale e la retribuzione di posizione minima; decorso tale termine i dirigenti sono collocati in disponibilità, per un periodo massimo di tre anni, salvo il disposto di cui all’articolo 10 comma 3, con corresponsione del solo trattamento economico fondamentale.

2.         Il trattamento economico di cui al comma 1 è corrisposto dall’Ufficio unico avvalendosi delle risorse del fondo di cui all’articolo 16.

3.         Durante il periodo di disponibilità, il dirigente rimane inserito nel ruolo ed è posto a disposizione dell’Ufficio unico nonché per incarichi temporanei, per incarichi commissariali conferiti dalla Regione o da enti locali e per eventuali comandi presso pubbliche amministrazioni di altri comparti che dovessero farne richiesta; il dirigente può inoltre assumere incarichi presso pubbliche amministrazioni di altri comparti o società partecipate da pubbliche amministrazioni previo collocamento in aspettativa con eventuale corresponsione del compenso previsto ad esclusione dell’ipotesi del comando. Nelle ipotesi di cui al presente comma, qualora gli incarichi o il comando abbiano durata di almeno un anno, si determina la sospensione del periodo di disponibilità.

4. Il personale in disponibilità può presentare, altresì, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 34 comma 4 del Decreto legislativo 165/2001, istanza di ricollocazione, nell’ambito dei posti vacanti in organico, nella categoria apicale del personale non dirigenziale al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione; in tal caso la ricollocazione non può avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui al comma 1 secondo periodo. Il personale ricollocato ai sensi del periodo precedente non ha diritto al trattamento di cui al comma 1 e, dal momento della ricollocazione, percepisce il trattamento economico della posizione economica massima della suddetta categoria; il dirigente mantiene, altresì, il diritto di essere successivamente ricollocato nella qualifica di dirigente al momento del conferimento di nuovo incarico. Durante tale periodo sono sospesi i termini di decorrenza del periodo di disponibilità.

5. Il dirigente collocato in posizione di disponibilità per tre anni consecutivi, fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 3 e 4, è cancellato dal ruolo. Prima della scadenza del triennio di cui al primo periodo, può trovare applicazione la disciplina della risoluzione consensuale di cui all’articolo 34 del Contratto collettivo regionale di lavoro, area della dirigenza, quadriennio normativo 2002-2005, bienni economici 2002-2003 e 2004-2005.

                                                                               

Art. 16

(Istituzione del fondo per la disponibilità)

1.         Per la corresponsione dei trattamenti economici ai dirigenti di cui all’articolo 15 comma 2, è istituito un fondo finanziario a carico di tutte le amministrazioni del Comparto unico, percentualmente determinato sul trattamento economico dei dirigenti in servizio presso ciascuna di esse graduato in rapporto alla dimensione dell’amministrazione. La percentuale è fissata nella misura del 5% del monte salari della dirigenza in servizio nei rispettivi enti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.

2.         La misura del 5% di cui al comma 1 può essere aumentata o ridotta, con deliberazione della Giunta regionale, nell’ipotesi in cui le risorse iscritte in bilancio risultino insufficienti o sovradimensionate rispetto al personale dirigenziale in disponibilità nel periodo di riferimento.

                                                                               

 

Art.17

(Comitato dei garanti)

 

  1. Il Comitato dei garanti di cui all’articolo 27 del Contratto collettivo regionale di lavoro Area della dirigenza del personale del Comparto unico quadriennio normativo 2002-2005 biennio economico 2002- 2003, biennio economico 2004-2005è composto da 4 membri, scelti tra soggetti non collocati in quiescenza, nominati con decreto del Presidente della Regione.

2.         Il Comitato è composto da:

a)  un componente esperto, con funzioni di presidente, designato dalla Giunta regionale e scelto tra soggetti non inseriti nel ruolo;

b) un componente esperto designato dal Consiglio delle Autonomie Locali scelto tra soggetti non inseriti nel ruolo;

c) due componenti scelti tra soggetti inseriti nel ruolo, secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale su proposta dell’Ufficio unico.

3.         Il Comitato dura in carica quattro anni e i componenti sono rinnovabili per una sola volta; in caso di parità di voto, prevale quello del Presidente. Ai componenti del Comitato è riconosciuto il solo rimborso delle spese ai sensi della vigente normativa regionale.

 

 

 

 

Titolo III

Sistema integrato del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale

 

Capo I

(Ufficio unico del sistema integrato di comparto)

Art. 18

(Costituzione dell’ Ufficio unico)

 

2.         La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento il livello organizzativo dell’Ufficio unico, la relativa consistenza nonché le modalità di funzionamento; il fabbisogno occupazionale di tale Ufficio Unico è soddisfatto mediante personale appartenente al ruolo unico regionale nonché personale trasferito, mediante l’istituto della mobilità, dalle altre amministrazioni del Comparto unico, Il personale è individuato nell’ambito di quello operante nelle materie oggetto dell’attività dell’Ufficio unico.

2.         Nell’ambito dell’Ufficio unico è istituito l’Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari del personale del Comparto unico cui compete la gestione, oltre a quanto previsto dall’articolo 6 per le infrazioni per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni superiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni, delle relative procedure disciplinari, nonché del contenzioso del lavoro ai sensi di quanto previsto dall’articolo 12 del Decreto legislativo 165/2001, anche mediante la rappresentanza nel primo grado di giudizio secondo quanto previsto dalla vigente normativa. L’Ufficio opera secondo la disciplina di cui all’articolo 55 bis del Decreto legislativo 165/2001, in quanto applicabile.

 

 

Art. 19

(Ambito di attività dell’Ufficio unico)

 

1.         L’Ufficio unico, fermo restando quanto previsto all’articolo 18, comma 2, svolge le seguenti funzioni per conto delle UTI e delle altre amministrazioni del Comparto unico:

a) coordinamento della programmazione dei fabbisogni di personale nell’ambito delle UTI e delle altre amministrazioni del Comparto unico, ai fini della verifica del rispetto dei limiti assunzionali e delle politiche di contenimento della spesa di personale nell’ambito del sistema integrato;

b) espletamento delle procedure di reclutamento con contratto di lavoro a tempo indeterminato, qualora le UTI e le altre amministrazioni lo richiedano, previa stipula di apposita convenzione;

c) coordinamento delle procedure di utilizzo del lavoro somministrato, mediante l’attivazione delle relative procedure di appalto per il tramite della Centrale unica di committenza della Regione;

d) gestione degli istituti economici del personale, secondo quanto previsto dai contratti collettivi regionali e dai regolamenti di cui al comma 3;

e) gestione del ruolo della dirigenza del Comparto unico e dell’elenco di cui all’articolo 32;

f) programmazione, coordinamento e gestione dell’attività di formazione a favore del personale del Comparto unico;

g) gestione dei rapporti con la Delegazione trattante pubblica di comparto e supporto tecnico al fine di consentire alla Delegazione stessa il pieno e corretto esercizio delle attività ad essa attribuite dalla legge.

2.         I comuni e le UTI provvedono alla definizione della contrattazione collettiva decentrata integrativa secondo la disciplina di cui all’articolo 37.

3.         La concreta attivazione dei singoli procedimenti gestionali è disposta, ove necessario mediante regolamenti adottati dalla Regione.

 

 

Capo II

(Assunzione di personale non dirigente nell’ambito del sistema integrato del Comparto unico)

Art. 20

(Disposizioni generali)

 

1.         La Giunta regionale, per far fronte ai fabbisogni delle amministrazioni del Comparto unico, previa verifica da parte dell’Ufficio unico della programmazione dei fabbisogni delle UTI e delle altre amministrazioni, sulla base delle segnalazioni provenienti dalle medesime, autorizza annualmente, sentito il CAL, le determinazioni assunzionali ritenute prioritarie, tenuto conto delle risorse a disposizione.

2.         Il budget, sulla base del quale definire il limite assunzionale per le assunzioni a tempo indeterminato, è individuato, a livello di sistema integrato di comparto, ai fini della quantificazione del contingente di personale per il quale esperire le relative procedure di reclutamento, ferma restando la specifica facoltà assunzionale e la conseguente imputazione della spesa in capo all’amministrazione presso la quale è realizzata la relativa assunzione.

3.         La Giunta regionale, sentito il CAL, può, in sede di autorizzazione di cui al comma 1, prevedere che una percentuale del budget di cui al comma 2 sia a disposizione dell’Ufficio unico per la gestione, attraverso forme compensative a livello di comparto, di particolari e contingenti esigenze di reclutamento delle singole amministrazioni.

4.         Al fine di attivare un’unica gara per l’individuazione del soggetto con cui attivare contratti di lavoro somministrato, le amministrazioni devono definire il budget che intendono utilizzare per tali finalità, a livello di sistema integrato di comparto, per attivare la gara di cui all’articolo 19, comma 1 lettera c) nel rispetto dei limiti di spesa vigenti.

5.         Il personale assunto mediante procedura selettiva o trasferito mediante mobilità, non può ottenere trasferimenti per mobilità prima che siano trascorsi tre anni dall’assunzione o dal trasferimento fatto salvo il caso in cui vi sia l’accordo tra le amministrazioni interessate.

6. Le amministrazioni del comparto unico, prima di dar corso alla copertura dei posti vacanti, verificano presso l’Ufficio unico la sussistenza di situazioni di eccedenza in altre amministrazioni del Comparto stesso; di detta verifica va dato atto nell’ambito degli avvisi di mobilità o nei bandi di reclutamento.

                                                                               

 

Art. 21

(Assunzione del personale non dirigente)

 

1.         La copertura dei posti vacanti del personale non dirigente nelle amministrazioni del Comparto unico, fermo restando quanto previsto dall’articolo 20, comma 2 e la disciplina vigente in materia di assunzioni obbligatorie dei soggetti appartenenti alle categorie protette previste dalla vigente normativa, può avvenire mediante le seguenti modalità e secondo l’ordine indicato:

a) l’immissione in ruolo dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, provenienti da altre amministrazioni del Comparto unico, appartenenti alla stessa categoria e profilo professionale, dichiarati in eccedenza ai sensi dell’articolo 23. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza;

b)         tramite procedure di mobilità di comparto;

c)         tramite procedure di mobilità intercompartimentale;

d)         in caso di esito negativo delle procedure di cui alle lettere a),b) e c), attraverso procedure selettive, conformi ai principi dell’articolo 27, volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno o mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per le categorie per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità, o attingendo a graduatorie, in corso di validità del concorso unico o di concorsi pubblici già esperiti presso altre amministrazioni del Comparto unico, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 16 della legge regionale 15 aprile 2005, n. 8 o mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, ai sensi della legislazione vigente, per le categorie per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

2.         Le procedure di cui al presente articolo vengono espletate dalle UTI fatto salvo quanto previsto dall’articolo 19 comma 1 lett. b).

 

Art. 22

(Norme per favorire l’inserimento lavorativo (patto generazionale) )

1.         Al fine di promuovere il ricambio generazionale le amministrazioni del Comparto unico, possono concedere, negli ultimi tre anni di servizio del personale in procinto di essere collocato a riposo e su domanda del dipendente, la riduzione da un minimo del 35% ad un massimo del 70% dell’orario di lavoro a tempo pieno;contestualmente l’amministrazione di appartenenza si assume, per tale personale e per il corrispondente periodo, il versamento dei contributi di previdenza e quiescenza.

2.         I risparmi di spesa effettivi derivanti complessivamente dalle misure di cui al comma 1, sono impiegati, dall’amministrazione che intenda avvalersi di tale facoltà, per l’assunzione in servizio di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, sui posti oggetto di riduzione della prestazione lavorativa. Alla data di pensionamento del personale di cui al comma 1, l’assunzione può essere trasformata a tempo pieno nel rispetto delle facoltà assunzionali e della spesa.

3.         La domanda del dipendente di cui al comma 1 è irrevocabile salvo il caso di modifica della normativa pensionistica incidente sui requisiti e/o sul trattamento economico del personale interessato;in tal caso la trasformazione a tempo pieno è subordinata alla verifica del rispetto del budget assunzionale.

4.         Per le medesime finalità di cui al comma 1, trova, altresì, applicazione quanto previsto dall’articolo 12, comma 11, del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche.

5.         Il ricambio generazionale di cui al presente articolo non deve comunque determinare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti previdenziali e delle amministrazioni del Comparto unico.

 

 

 

 

Art. 23

(Eccedenze di personale e mobilità collettiva)

1.Le amministrazioni del Comparto unico sono tenute a rilevare eventuali eccedenze di personale nel proprio ambito dando applicazione alla disciplina di cui all’articolo 33 del Decreto legislativo 165/2001 con le seguenti precisazioni:

a)le comunicazioni previste dalla suddetta disciplina si intendono riferite alle organizzazioni sindacali del Comparto e all’Ufficio unico;

b)con riferimento all’eventuale riallocazione del personale in situazione di eccedenza, l’amministrazione di appartenenza verifica tale possibilità nell’ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro; in caso di esito negativo, l’amministrazione di appartenenza ne dà comunicazione la all’Ufficio unico che verifica la possibilità di ricollocare il personale, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, presso altre amministrazioni del Comparto unico ovvero, previo accordo, presso altre pubbliche amministrazioni operanti sul territorio regionale,

c)per i procedimenti connessi all’entrata in vigore della legge regionale 26/2014 i termini di cui alla disciplina nazionale sono ridotti della metà.

3. Per i procedimenti connessi all’entrata in vigore della legge regionale 26/2014 i termini di cui alla disciplina nazionale sono ridotti della metà.

 

Art. 24

(Mobilità di Comparto)

 

1.         Per le finalità di cui all’articolo 21, comma 1, lettera b) le amministrazioni procedono, direttamente o tramite l’Ufficio unico, mediante la pubblicazione di un avviso, al fine di acquisire le istanze dei dipendenti interessati, in cui sono indicati i posti che si intendono ricoprire con i requisiti e le competenze professionali da possedere; tale procedura non è richiesta nel caso in cui l’applicazione della stessa riguardi il contestuale trasferimento reciproco di due lavoratori, a domanda dei medesimi e previo consenso delle amministrazioni interessate. L’avviso, in ogni caso, è pubblicato nell’apposita sezione del sito della Regione a cura dell’Ufficio unico. L’individuazione del dipendente è operata dall’amministrazione interessata alla copertura del posto anche nel caso in cui l’avviso sia attivato dall’Ufficio unico.

2. Ai fini del trasferimento del personale non è richiesto il nulla osta dell’amministrazione di appartenenza; il trasferimento del personale non può comunque avvenire prima che siano decorsi novanta giorni dalla comunicazione all’amministrazione di appartenenza dell’individuazione del dipendente da parte dell’amministrazione che ha indetto l’avviso, fatta salva la possibilità per le amministrazioni di concordare un termine diverso comunque non superiore a 180 giorni.

3. Il trasferimento del personale ai sensi del presente articolo avviene nel rispetto del disposto di cui all’articolo 20, comma 6.

4. Gli esiti della procedura di mobilità non possono essere utilizzati per la copertura di posti ulteriori rispetto a quelli per i quali è stato pubblicato l’avviso.

5. Le amministrazioni comunicano, semestralmente, all’Ufficio unico i trasferimenti effettuati in attuazione delle procedure di mobilità di cui al presente articolo.

 

 

Art. 25

(Mobilità intercompartimentale)

 

  1. Le amministrazioni del Comparto unico possono attivare processi di mobilità con altri comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, secondo i criteri di cui al Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 26 giugno 2015.

 

  1. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentite le Organizzazioni sindacali di comparto definisce una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

Art. 26

(Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di funzioni )

 

  1. Nel caso di trasferimento di funzioni tra amministrazioni del Comparto unico, trova applicazione l’articolo 31 del Decreto legislativo n. 165/2001.
  2. Le spese di personale ricollocato per effetto di trasferimento di funzioni sono neutre per gli enti riceventi, ai fini del rispetto della vigente normativa regionale e locale in materia di norme di contenimento della spesa pubblica, di rispetto del patto di stabilità e di limiti assunzionali. Per effetto di tale trasferimento le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all’ente destinatario.
  3. La disciplina di cui al presente articolo si applica alle procedure di trasferimento di personale di cui alla legge regionale 26/2014 in relazione alle funzioni trasferite.

 

 

Art. 27

(Procedure selettive)

 

1.         Fermo restando il disposto di cui agli articoli 20 e 21, la copertura dei posti vacanti in organico, nel rispetto dei vincoli assunzionali e di spesa previsti dalla vigente normativa, può avvenire mediante una delle seguenti procedure selettive:

a)selezione pubblica per titoli, titoli ed esami o esami;

b)corso concorso;

2.         Le procedure selettive si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed esterni alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

3.         Le graduatorie delle selezioni per l’assunzione del personale rimangono vigenti per un periodo di due anni non prorogabile dalla data di pubblicazione.

4. Nei bandi dei concorsi pubblici, ferme restando le riserve di legge, si può prevedere:

a) una riserva di posti, non superiore al 50 per cento, di quelli messi a concorso ai fini della progressione di carriera del personale medesimo, fermo restando l’obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti in relazione alla categoria e al profilo professionale di accesso; 

b) una riserva di posti, nel limite massimo del 25 per cento di quelli messi a concorso, a favore del personale titolare di rapporto di lavoro a tempo determinato, assunto mediante procedure selettive pubbliche,che abbia maturato, alla data di pubblicazione del bando, almeno tre anni di servizio alle dipendenze della stessa amministrazione del Comparto unico;

c) una valorizzazione,con apposito punteggio, nell’ambito delle procedure concorsuali per titoli ed esami dell’esperienza professionale dei soggetti di cui alla lettera b), nonché di coloro che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano maturato, presso la stessa amministrazione del Comparto unico, almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa o abbiano operato, per almeno tre anni, quali lavoratori somministrati.

5. Il numero di posti complessivamente riservati nei concorsi pubblici ai sensi del comma 4, lettere a) e b) non può, comunque, essere superiore al 50 per cento di quello dei posti messi a concorso. Nel regolamento di cui al comma 7 possono, altresì, essere disciplinate ipotesi di resti di frazione analogamente a quanto previsto dall’articolo 20 del DPR 272/2004.

7. Con successivo regolamento, emanato dalla Regione, sono definiti, ai fini del reclutamento sia del personale dirigenziale che non dirigenziale:

a) i requisiti generali di accesso e i titoli valutabili;

b) la procedura selettiva di accesso alle singole categorie e profili professionali, anche con riferimento all’assunzione degli iscritti nelle liste di collocamento nonché dei soggetti appartenenti alle categorie protette nonché, nel caso di corso concorso, i criteri e le modalità di effettuazione del medesimo;

c) l’articolazione delle prove concorsuali e le materie oggetto delle medesime sono individuate nei relativi bandi di concorso;

d) le modalità di ricorso a sistemi automatizzati con eventuale avvalimento della collaborazione di istituti specializzati e di esperti;

e) i contenuti dei bandi di concorso, le modalità di presentazione delle domande e di svolgimento delle procedure concorsuali anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti;

f) i titoli di studio richiesti quali requisiti di accesso, nonché le categorie e le professionalità per le quali è possibile demandare al bando di concorso l’individuazione dei titoli medesimi, anche in relazione ad aggiornamenti dell’ordinamento scolastico;

g) la composizione e gli adempimenti delle commissioni giudicatrici e i gettoni di presenza e i rimborsi delle spese spettanti ai componenti esterni.

9.         Con il medesimo regolamento di cui al comma 7, sono altresì individuati, in osservanza delle disposizioni comunitarie e della relativa disciplina statale, i requisiti e le modalità di accesso per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, nonché le professionalità per l’accesso alle quali non è possibile prescindere dal possesso della cittadinanza italiana.

 

Art. 28

(Comando di personale)

 

1.         Le amministrazioni del Comparto unico possono avvalersi, per particolari e specifiche esigenze di servizio e per un periodo massimo complessivo di tre anni, di personale a tempo indeterminato di altre amministrazioni del Comparto o di altre amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando, previo assenso dell’amministrazione di appartenenza. Alla scadenza dei tre anni le amministrazioni interessate possono procedere direttamente al trasferimento nei propri ruoli, previo assenso del dipendente interessato e dell’Amministrazione di appartenenza qualora esterna al Comparto unico.

2.         Il personale comandato conserva il proprio stato giuridico e il trattamento economico fondamentale. La spesa del personale comandato fa carico all’amministrazione presso cui detto personale va a prestare servizio che è tenuta, altresì, a versare l’importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

3.         Al personale comandato ai sensi del comma 1, non competono né indennità né compensi, comunque denominati, connessi a funzioni, prestazioni e incarichi svolti presso l’ente di appartenenza. A detto personale spettano le indennità previste dall’amministrazione presso cui è comandato per funzioni, prestazioni e incarichi svolti presso l’amministrazione medesima.

4.         Le amministrazioni del Comparto unico possono disporre il comando di propri dipendenti presso amministrazioni di altri comparti del pubblico impiego per un periodo massimo di tre anni.

5.         Il comando di personale alle Aziende sanitarie regionali nonché il comando di personale di altri enti o amministrazioni pubbliche presso la Regione per lo svolgimento di attività negli uffici di supporto agli organi politici, può essere disposto anche in deroga ai limiti temporali di cui al comma 1.Resta altresì confermata la disciplina di cui all’articolo 13 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell’anno 2004 per il settore degli affari istituzionali) come modificato dall’articolo 14, comma 37, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009)).

 

 

Art. 29

(Distacco di personale e utilizzo con convenzioni)

 

1.         Le amministrazioni del Comparto unico per particolari e specifiche esigenze di servizio e per periodi di tempo predefiniti, possono distaccare proprio personale presso altre amministrazioni del Comparto o altre amministrazioni pubbliche ovvero società controllate o partecipate con partecipazioni maggioritarie.

2.         Il distacco avviene con il consenso del dipendente; al dipendente medesimo compete il medesimo trattamento di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 28.I relativi oneri restano a carico dell’amministrazione di appartenenza.

3.         Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, le amministrazioni del Comparto unico possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati,  personale assegnato da altre amministrazioni del Comparto per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e previo assenso dell’amministrazione di appartenenza. La convenzione definisce il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.

5.         Restano confermate le disposizioni relative alla messa a disposizione di personale regionale presso altre pubbliche amministrazioni, agenzie e fondazioni.

 

Art. 30

(Formazione, aggiornamento e riqualificazione)

1.         L’Ufficio unico assicura l’aggiornamento e la riqualificazione del personale del Comparto unico secondo quanto previsto dall’articolo 12, commi 30 e seguenti della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007) e dall’articolo 4 della legge regionale 26 marzo 2014 n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali.).

2.         Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce, sentito il CAL, i fabbisogni formativi e la relativa programmazione; l’Ufficio unico provvede alla realizzazione dei programmi.

3.         Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo l’Ufficio unico si avvale, ove necessario, della centrale unica di committenza per l’indizione di procedure in materia di servizi, lavori o forniture, ovvero di docenti incaricati, anche temporaneamente, di attività di insegnamento. I docenti incaricati sono scelti fra dirigenti di pubbliche amministrazioni, professori o docenti universitari, nonché fra esperti di comprovata professionalità.

4.         Per assicurare le attività di programmazione regionale e il loro raccordo con quelle dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni nonché con quelle dell’Unione europea, delle attività formative, aventi natura seminariale, possono fruire anche amministrazioni pubbliche non appartenenti al Comparto unico e soggetti che gestiscono fondi strutturali europei.

5.         Per le finalità di cui al presente articolo, la Regione determina, nella legge di stabilità regionale, le risorse da destinare alle attività di formazione del personale del Comparto unico. Una quota delle risorse è destinata, secondo i criteri fissati dalla Regione con regolamento da emanarsi sentito il CAL, alle UTI per interventi formativi correlati specifiche attività di interesse dell’UTI e delle amministrazioni di appartenenza. La disciplina di cui al presente comma costituisce, per il sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, misura di contenimento della spesa pubblica in materia di formazione.

 

Capo III

(Ordinamento e mansioni)

Art. 31

(Ordinamento professionale)

 

  1. I dipendenti del Comparto unico, con esclusione dei dirigenti, sono inquadrati in almeno tre distinte categorie, definite, anche relativamente all’articolazione in posizioni economiche, dalla contrattazione collettiva regionale di lavoro; con regolamento emanato dalla Regione sono definiti i profili professionali all’interno delle categorie. Restano confermate, salve diverse determinazioni in sede contrattuale, le Aree della Polizia locale e del Corpo forestale regionale.

 

 

 

 

 

Art. 32 

(Posizioni organizzative)

 

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, le amministrazioni del Comparto unico possono conferire gli incarichi di posizione organizzativa, di cui alla disciplina contrattuale di comparto, individuando il personale esclusivamente nell’ambito dell’elenco a tal fine predisposto dall’Ufficio unico.
  2. Nell’elenco sono inseriti, suddivisi per amministrazione e categoria di appartenenza, i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in possesso dei requisiti previsti con regolamento emanato dalla Regione e che abbiano superato una prova pratica/attitudinale da disciplinarsi con il medesimo regolamento.
  3. L’elenco è aggiornato periodicamente secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 2 che disciplina anche la formazione e l’aggiornamento obbligatori ai fini dell’iscrizione all’elenco e della permanenza nel medesimo.
  4. Per tutta la permanenza nell’elenco il personale continua a svolgere, nei periodi in cui non siano conferiti incarichi di posizione organizzativa, le funzioni ordinariamente previste per la categoria di appartenenza; il solo inserimento nell’elenco non comporta il diritto ad alcun riconoscimento  giuridico ed economico.

 

Capo IV

 

(Relazioni sindacali e Contrattazione del Comparto unico)

 

Art. 33

(Relazioni sindacali)

 

1.         La contrattazione collettiva del Comparto unico determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro e le materie oggetto di relazioni sindacali. Sono escluse dalla contrattazione collettiva, le materie attinenti:

a) all’organizzazione degli uffici;

b) al conferimento e alla revoca degli incarichi dirigenziali;

c) alle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro, nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi definiti dagli enti secondo i rispettivi ordinamenti.

2.         Sulle materie di cui al comma 1, lettere a), b) e c), è fatta salva l’informazione ai sindacati nei casi previsti dai Contratti collettivi di comparto.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 34

(Delegazione trattante pubblica di comparto)

 

1.         È istituita, presso la Regione, la Delegazione trattante pubblica di comparto con funzioni di rappresentanza, a livello regionale, in sede di contrattazione collettiva regionale delle amministrazioni del Comparto unico.

2.         La Delegazione trattante pubblica di comparto è costituita da tre componenti e nominata con decreto del Presidente della Regione. I componenti sono designati:

a) una unità, con funzioni di Presidente, dalla Giunta regionale d’intesa con il CAL;

b) una unità dalla Giunta regionale;                                                                                          

c) una unità dal CAL.

3.         I componenti della Delegazione restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Il Presidente nomina un Vice Presidente, con funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento, tra gli altri componenti.

4.         I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione del lavoro o in materia di contratto di lavoro o in materia finanziaria. Le indennità e i gettoni di presenza dei componenti sono determinati dalla Giunta regionale. I componenti della Delegazione non possono essere scelti tra soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche pubbliche ovvero cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con i predetti organismi o che siano stati collocati in quiescenza; il solo Presidente non può essere scelto, altresì, tra soggetti cui si applichino i contratti collettivi di comparto negoziati dalla Delegazione.

5.         La Delegazione trattante pubblica di comparto opera nel rispetto delle direttive che la Giunta regionale adotta, d’intesa con il CAL, nell’ambito dei principi del pubblico impiego e degli indirizzi desumibili dagli accordi stipulati tra il Governo nazionale e le organizzazioni sindacali. La stipula del contratto collettivo regionale di lavoro è autorizzata dalla Giunta regionale, d’intesa con il CAL.

6.         L’Ufficio unico fornisce alla Delegazione trattante pubblica di comparto il proprio supporto al fine di consentire alla stessa il pieno e corretto esercizio delle attività ad essa attribuite; è inoltre istituito un tavolo tecnico permanente, coordinato dall’Ufficio unico, costituito da dipendenti delle amministrazioni del Comparto unico, esperti nelle materie trattate, individuati dalla Giunta regionale, sentito il CAL. La Delegazione svolge le proprie attribuzioni in posizione di autonomia e risponde unicamente alla Giunta regionale; può chiedere, altresì, per il tramite del Presidente della delegazione, tutte le informazioni necessarie all’espletamento della propria attività agli uffici competenti.

7.         In conformità con il settore privato, i contratti collettivi regionali di lavoro e i contratti collettivi decentrati integrativi del personale delle amministrazioni del Comparto unico, hanno durata triennale sia per la vigenza della disciplina giuridica, sia per quella economica.

8.         In relazione al disposto di cui al comma 7, le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro del Comparto unico sono definite dalla Regione nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa consultazione con il CAL, e sono previste a carico dei bilanci degli enti del comparto.

                                                                                                         

 

Art. 35

(Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva regionale)

 

  1. La Delegazione trattante pubblica di comparto ammette alla contrattazione collettiva regionale le organizzazioni sindacali che, con riferimento alle distinte aree di contrattazione del personale dirigente e non dirigente, abbiano nel Comparto unico una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, considerando a tale fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali del personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell’ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell’ambito considerato.
  2. Le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva regionale hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentatività ai sensi del comma 1. La contrattazione collettiva regionale determina i distacchi, le aspettative e i permessi sindacali in un apposito accordo, tra la Delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali rappresentative. Le modalità di utilizzo e distribuzione dei distacchi e/o aspettative e/o dei permessi sindacali tra le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentatività, è demandata alla contrattazione collettiva, garantendo in ogni caso l’applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni.
  3. Ai fini della determinazione della percentuale di cui al comma 1, il dato associativo e il dato elettorale vanno riferiti al 31 dicembre dell’anno antecedente l’inizio del periodo contrattuale di riferimento e la percentuale stessa ha efficacia per tutto il periodo.
  4. La Delegazione sottoscrive il contratto collettivo regionale di lavoro verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l’ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all’ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il cinquantuno per cento come media tra dato associativo e dato elettorale.
  5. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata dalla Regione. I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione nell’anno considerato sono rilevati e trasmessi alla Regione non oltre il 31 marzo dell’anno successivo dalle amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell’organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. Le amministrazioni hanno l’obbligo di indicare il responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati.
  6. Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie è istituito, presso l’Ufficio unico, un comitato paritetico del quale fanno parte la Delegazione trattante pubblica di comparto e le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva regionale di lavoro. Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe medesimi.
  7. A tutte le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del comma 1, sonogarantite adeguate forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni.
  8. Sino alla costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie del personale dirigente, ai fini della rappresentatività per l’area dirigenziale è considerato il solo dato associativo.

 

 

Art. 36

(Procedimento della contrattazione collettiva regionale)

 

1.         Sulla base delle direttive adottate dalla Giunta regionale d’intesa con il CAL, il Presidente della Delegazione trattante pubblica di comparto avvia l’attività negoziale.

2.         Il Presidente, raggiunta l’ipotesi di accordo, la trasmette, entro quindici giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione, alla Giunta regionale. La Giunta regionale, entro venti giorni lavorativi dalla trasmissione, d’intesa con il CAL e previa valutazione positiva da parte della Direzione centrale della Regione competente in ordine agli oneri finanziari diretti e indiretti che ne conseguono per la parte a carico del bilancio della Regione, autorizza o meno la stipula del contratto collettivo regionale di lavoro. In caso di mancata autorizzazione il Presidente provvede alla riapertura delle trattative e alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguandosi alle nuove direttive.

3.         Il contratto collettivo regionale di lavoro è corredato da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché l’indicazione della copertura complessiva per l’intero periodo di validità contrattuale, e può prevedere apposite clausole per prorogare l’efficacia temporale del contratto ovvero sospenderne l’esecuzione parziale o totale in caso di accertamento di oneri contrattuali maggiori rispetto a quelli previsti.

4.         La Regione, entro dieci giorni lavorativi dall’adozione della deliberazione di autorizzazione alla stipula dell’ipotesi di accordo, trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti – Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia, ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La designazione degli esperti, finalizzata a fornire alla Corte dei conti elementi istruttori e valutazioni, è operata dalla Regione prima che l’ipotesi di accordo sia trasmessa alla Corte dei conti medesima.

5.         Qualora l’esito della certificazione sia positivo, il Presidente della Delegazione sottoscrive definitivamente il contratto collettivo regionale di lavoro.

6.         Qualora la certificazione della Corte dei conti non sia positiva le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell’ipotesi di accordo; il Presidente della Delegazione provvede alla riapertura delle trattative e alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini della certificazione. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi, si riapre la procedura di certificazione. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali, l’ipotesi di accordo può essere sottoscritta definitivamente, ferma restando l’inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.

 

Art. 37

(Interpretazione autentica dei contratti collettivi)

 

1.         Qualora insorgano controversie sull’interpretazione dei contratti collettivi regionali di lavoro, le parti che li hanno sottoscritti s’incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L’eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all’articolo 36, sostituisce la clausola in questione sin dall’inizio della vigenza del contratto.

 

 

Art 38

(Contrattazione collettiva decentrata integrativa)

 

  1. Le amministrazioni del Comparto unico attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva decentrata integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione  annuale e pluriennale. La contrattazione si svolge tra i soggetti, sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo regionale di lavoro. Il contratto collettivo regionale di lavoro definisce i termini delle sessioni negoziali in sede decentrata.
  2. Al fine di assicurare la continuità e il miglior svolgimento dell’attività amministrativa, qualora non si raggiunga l’accordo per la stipulazione di un contratto collettivo decentrato integrativo, l’amministrazione può provvedere, decorsi sessanta giorni dall’inizio delle trattative, ad autonome determinazioni, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo della compatibilità economico-finanziaria.
  3. Le amministrazioni del comparto non possono sottoscrivere, in sede decentrata, contratti collettivi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dal contratto collettivo regionale di lavoro o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale. In caso contrario le relative clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419 secondo comma del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari, si rinvia a quanto previsto dall’articolo 40, comma 3 quinquies del Decreto legislativo 165/2001.
  4. A corredo di ogni contratto collettivo decentrato integrativo le amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria e una relazione illustrativa. Tali relazioni sono certificate, per la Regione, dalla struttura direzionale competente in materia di bilancio e, per le altre amministrazioni, dall’organo di revisione.

5.                  Le amministrazioni, una volta sottoscritto il contratto collettivo decentrato integrativo trasmettono, in via telematica, all’Ufficio unico, entro cinque giorni dalla sottoscrizione il testo contrattuale con l’allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l’indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

 

Capo V

(Valutazione della prestazione)

Art. 39

(Sistema di misurazione e valutazione della prestazione)

 

  1. Al fine di valutare la prestazione organizzativa e individuale, le amministrazioni del Comparto unico adottano un sistema di misurazione e valutazione, previa informativa alle organizzazioni sindacali. Il sistema di misurazione e valutazione della prestazione individua le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della prestazione, le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti e con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.
  2. Il sistema di misurazione e valutazione tende al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
    1. ancorare la retribuzione di risultato ad elementi oggettivi che evidenzino le competenze organizzative e i risultati ottenuti nell’attività amministrativa;
    2. assicurare la coerenza tra gli obiettivi delle politiche pubbliche contenuti nel programma di governo dell’amministrazione e l’azione amministrativa;
    3. agevolare il coordinamento e l’integrazione tra le diverse strutture, enfatizzando l’eventuale presenza di obiettivi trasversali.
  3. Il sistema di misurazione e valutazione si ispira ai seguenti principi generali:
    1. flessibilità del sistema di programmazione e valutazione;
    2. trasparenza e pubblicità dei criteri e dei risultati;
    3. regole di valutazione univoche e adattabili alle caratteristiche delle diverse figure professionali per assicurare omogeneità ed uniformità alla valutazione stessa;
    4. partecipazione al procedimento del valutato, anche attraverso la comunicazione ed il contraddittorio da realizzare in tempi certi e congrui;
    5. diretta conoscenza dell’attività del valutato da parte del soggetto valutatore secondo le modalità definite dalle singole amministrazioni.

Art. 40

(Trasparenza della prestazione)

 

1.         Al fine di assicurare la qualità, la comprensibilità e l’attendibilità dei documenti di rappresentazione della prestazione e di garantire la massima trasparenza, le amministrazioni adottano, con le modalità e per la durata stabilite nei provvedimenti di organizzazione, avvalendosi del supporto dell’Organismo indipendente di valutazione:

a) un documento programmatico o piano della prestazione, costantemente aggiornato ai fini dell’inserimento di eventuali variazioni nel periodo di riferimento, che definisce con riferimento agli obiettivi individuati e alle risorse disponibili, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazione dell’amministrazione nonché gli obiettivi individuali assegnati ai dirigenti e relativi indicatori;

b) un documento di relazione sulla prestazione che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti;

c) sistemi per la totale accessibilità dei dati relativi ai servizi resi dalla pubblica amministrazione tramite la pubblicità e la trasparenza degli indicatori e delle valutazioni operate da ciascuna pubblica amministrazione sulla base del sistema di valutazione gestibile anche mediante modalità interattive finalizzate alla partecipazione dei cittadini.

                                                                                                                      

Art. 41

(Obiettivi)

 

1.         Gli obiettivi strategici e operativi sono definiti in relazione ai bisogni della collettività, alle priorità politiche e alle strategie dell’amministrazione;gli obiettivi stessi devono essere riferiti a un arco temporale determinato, definiti in modo specifico e misurabili in termini oggettivi e chiari, tenuto conto della qualità e quantità delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili.

2.         Al fine di garantire la trasparenza della valutazione, gli obiettivi sono assegnati secondo i seguenti criteri:

  1. rilevanza dell’obiettivo nell’ambito delle attività svolte dal valutato;
  2. misurabilità dell’obiettivo;
  3. controllabilità dell’obiettivo da parte del valutato;
  4. chiarezza del limite temporale di riferimento;
  5. realizzazione di miglioramenti delle prestazioni anche laddove gli obiettivi riguardino attività ordinaria.

 

Art. 42

(Prestazione individuale dei dirigenti)

 

1.         La prestazione individuale dei dirigenti, misurata sulla base del sistema di misurazione e valutazione della prestazione,è collegata:

a)    agli indicatori di prestazione relativi alla propria struttura organizzativa;

b)    al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;

c)    alle competenze professionali e manageriali dimostrate e ai comportamenti organizzativi.

 

Art. 43

(Prestazione individuale del personale)

 

1.         La prestazione individuale del personale è misurata sulla base del sistema di misurazione e valutazione della prestazione ed è collegata:

a)    al raggiungimento di eventuali specifici obiettivi di gruppo o individuali;

b)    alla qualità del contributo assicurato alla prestazione della struttura organizzativa di appartenenza;

c)    alle competenze professionali dimostrate e ai comportamenti organizzativi.

 

Art. 44

(Organismo indipendente di valutazione)

 

1.         L’Organismo indipendente di valutazione della prestazione esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 3; esercita, altresì, le attività di controllo strategico e riferisce, in proposito, direttamente alla giunta, o comunque all’organo esecutivo;le amministrazioni possono esercitare dette funzioni, tramite l’Organismo, anche in forma associata.

2.         L’organismo indipendente di valutazione è nominato dalla giunta, o comunque dall’organo esecutivo, per un periodo di tre anni, con possibilità di rinnovo per una sola volta. L’organismo indipendente di valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da un massimo di tre componenti dotati di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della prestazione e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. Nel caso dell’UTI l’organismo è unico per tutti i comuni aderenti alla medesima; nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e non aderenti ad una UTI l’organismo è costituito da un organo monocratico. I componenti dell’organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti dipendenti della stessa amministrazione o soggetti in quiescenza o che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza retribuite con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

3.         L’organismo indipendente di valutazione della prestazione:

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate alla giunta, o comunque all’organo esecutivo;

c) valida la relazione sulla prestazione di cui all’articolo 40, comma 1 lettera b); la validazione è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti incentivanti;

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell’utilizzo dei premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

e) propone all’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti, la valutazione annuale dei dirigenti a seconda dei rispettivi ordinamenti, e l’attribuzione ad essi della retribuzione di risultato;

f) è responsabile della corretta applicazione del sistema di valutazione;

g) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità di cui alle vigenti disposizioni.

4.         Ai componenti dell’organismo indipendente di valutazione spetta un compenso da determinarsi secondo i rispettivi ordinamenti, nonché il rimborso delle spese se ed in quanto dovuto in base alla vigente normativa.

5.         Il Consiglio regionale, nell’ambito della propria autonomia di bilancio, contabile, funzionale e organizzativa, provvede a disciplinare le materie di cui al presente articolo.

 

 

Titolo IV

(Modifiche a leggi regionali)

Art. 45

  1. Sono apportate le seguenti modifiche all’articolo 8, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53:
  1. Il primo, secondo e sesto comma, sono abrogati;
  2. al terzo comma le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>.
  1.  Sono apportate le seguenti modifiche all’articolo 4 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20:
  1. i commi 3, 4, 5, 7 e 8 sono abrogati;
  2. al comma 6 le parole:<> sono sostituite dalle seguenti:<>; le parole:<> sono sostituite dalle seguenti:<>.

 

 

Titolo V

Abrogazioni e disapplicazioni

Art. 46

(Abrogazioni)[1]

  1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
  1. legge regionale 31 agosto 1981, n. 53: articoli 2,3 terzo, quarto e quinto comma, 5, 10 commi 2 e 3, 11, 12, 13, 14, 21, 23, 25, 38, 39, 40, 41,44, 45, 46, 48, 54, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 89, 91, 92,93, 94, 97, 106, 107, 108;
  2. legge regionale 14 giugno 1983, n. 54: articoli 7 e 9;
  3. legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49: articoli 5, 10, 11 e 12;
  4. legge regionale 29 agosto 1987, n. 28: articoli 1 e4 comma 1;
  5. legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33: articolo 4;
  6. legge regionale 11 giugno 1988, n. 44: articoli 1, 2, 25 e 26;
  7. legge regionale 15 maggio 1989, n. 13: articoli 5, 6,12, 14 e 22;
  8. legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8: articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 46;
  9. legge regionale 21 maggio 1992, n. 17: articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24 e 25;
  10. legge regionale 21 luglio 1992, n. 21: articolo 20;
  11. legge regionale 27 marzo 1996, n. 18: articoli 5 commi 1, 2, 3 , 3 bis e 4, 8,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18.1, 20, 21, 22, 23, 24,25,28 commi 1, 2 e 3, 29 commi 1, 2, 3 e 4, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 45,47 comma 4 primo, secondo e quinto periodo e comma 4 bis secondo periodo, 48 bis, 50, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 79, 80,81, 82, 85;
  12. legge regionale 19 agosto 1996, n. 31: articolo 40;
  13. legge regionale 26 agosto 1996, n. 35: articolo 11;
  14. legge regionale 5 settembre 1997, n. 29: articolo 2 comma 3;
  15. legge regionale 9 settembre 1997, n. 31: articoli 1, 2, 3, 19, 23, 25, 26, 27, 38 e 48;
  16. legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1: articolo 72 comma 6;
  17. legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1: articoli 1 comma 1 bis, 6, 10e 16;
  18. legge regionale 17 aprile 2000, n. 8: articolo 11;
  19. legge regionale 3 luglio 2000, 13: articolo 16 commi 7, 8, 9, 10 e 11;
  20. legge regionale 30 marzo 2001, n. 10: articolo 2 comma 17;
  21. legge regionale 27 marzo 2002, n. 10: articoli 6 comma 6, 7 comma 5 e 8;
  22. legge regionale 13 agosto 2002, n. 20: articoli6 comma 1, 7 commi 2, 3, 4 e 5, 8 commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11, 8 comma 12 e 9 commi 3, 4 e 6;
  23. legge regionale 30 dicembre 2002, n. 34: articoli 1 comma 1 e 2 comma 8;
  24. legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4: articoli 5,15, 22;
  25. legge regionale 24 maggio 2004, n. 17: articolo 11;
  26. legge regionale 15 aprile 2005, n. 8: articoli 5 comma 1 lettere b) c) d) ed e), 6, 7 lettera b),e 15;
  27. legge regionale 11 agosto 2005, n. 19: articoli 1 e 3;
  28. legge regionale 27 novembre 2006, n. 23: articolo 2;
  29. legge regionale 30 dicembre 2009, n.24: articolo 13 commi 28,29,30, 31, 32, 33, 34, 35, 43, 44 e 45;
  30. legge regionale 11 agosto 2010, n. 16: articoli 2 comma 2, 6 e 8;
  31. legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17: articolo 18;
  32. legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22: articolo 14 commi 65e 67;
  33. legge regionale 11 agosto 2011, n. 11: articolo 12 comma 30;
  34. legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27: articolo 12 comma 4;
  35. legge regionale 8 aprile 2013, n. 5: articolo 10, commi1, 2, 2 bis, 5, 7, 14 e 16 lettere a) b) c) d) e) e f) ;
  36. legge regionale 26 luglio 2013, n. 6: articolo 12, commi 27 e 29,
  37. legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26: articolo 18 commi 3, 4 e 5.

 

 

Art. 47

(Disapplicazioni)

 

 

Titolo VI

Disposizioni finali e finanziarie

Finanziamento formazione di comparto

Art. 48

(Disposizioni finali e transitorie)

  1. Per quanto non previsto dalla presente legge trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del Decreto legislativo 165/2001.
  2. In sede di prima attuazione l’Ufficio unico di cui all’articolo 18, definisce la consistenza iniziale del ruolo sulla base del numero di dirigenti di ruolo in servizio presso le Amministrazioni del Comparto unico anche senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa, presso altre pubbliche amministrazioni, alla data di entrata in vigore della presente legge. Fatto salvo l’incremento derivante dall’applicazione di successivi commi 3 e 4.
  3. Le Amministrazioni del Comparto provvedono, entro il 30 giugno 2016, alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, riferite al personale dirigenziale, mediante riordino delle relative competenze, in un’ottica di razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche a seguito di:
  1. accorpamento di uffici e introduzione di parametri di virtuosità nel rapporto fra personale assegnato e numero di dirigenti derivante anche dall’analisi dei compiti istituzionali e delle fondamentali competenze che individuano le missioni della singola amministrazione con l’obiettivo della riduzione dell’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico, soprattutto laddove vi sia il trasferimento di funzioni ad altre amministrazioni/UTI;
  2. eventuali nuovi processi attribuiti all’amministrazione anche con riferimento alle UTI.
  1. L’individuazione delle competenze delle posizioni dirigenziali che, a seguito della ricognizione di cui al comma 3, restano vacanti è utilizzata per definire il fabbisogno occupazionale del ruolo secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 3.
  2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni del Comparto unico, sono tenute a trasmettere all’Ufficio unico i dati essenziali di cui all’articolo 4 comma 2 da inserire nel ruolo.
  3. Sino al primo contratto collettivo regionale di comparto relativo alla dirigenza e successivo all’istituzione del ruolo, i dirigenti con contratto apicale delle singole amministrazioni, sono soggetti alla disciplina giuridica ed economica vigente alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla naturale scadenza dell’incarico in essere, salvi i casi di revoca anticipata.
  4. In relazione alle disposizioni di cui al Titolo II, gli incarichi dirigenziali conferiti dalle amministrazioni del Comparto unico, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresi quelli di direttore dell’UTI di cui all’articolo 18 della legge regionale 26/2014,continuano sino alla loro naturale scadenza salvo il caso di revoca anticipata.
  5. A decorrere dal 1° gennaio 2017 le amministrazioni del Comparto unico possono portare a compimento solo i procedimenti di cui all’articolo 19, comma 1 attivati prima di tale termine, previa comunicazione all’Ufficio unico.
  6. Sino all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 27, comma 7, continua a trovare applicazione la disciplina legislativa e regolamentare prevista in materia, alla data di entrata in vigore della presente legge, dagli ordinamenti delle amministrazioni del Comparto. Resta, altresì, confermata la proroga, sino al 31 dicembre 2016, delle graduatorie di pubblici concorsi per assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato di cui all’articolo 46 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali.) nonché la vigenza triennale delle graduatorie di pubblici concorsi per assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato approvate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.
  7. In relazione al disposto di cui all’articolo 28, il personale collocato in posizione di comando presso la Regione, alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga ai limiti temporali sulla base della previgente disciplina normativa, può permanere in detta posizione sino alla scadenza del comando medesimo.
  8. Sino alla definizione, in sede di contrattazione collettiva regionale, dell’assetto dell’ordinamento del personale del Comparto unico ai sensi dell’articolo 31, continua a trovare applicazione quello previsto dalla disciplina normativa e contrattuale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
  9. Gli incarichi di posizione organizzativa in essere, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le amministrazioni del Comparto unico restano conferiti sino alla scadenza naturale salvo revoca anticipata anche in relazione alla attivazione delle procedure di cui all’articolo 32.
  10. La disciplina di cui all’articolo 34 inizia ad applicarsi, relativamente alla nomina della Delegazione trattante pubblica di comparto, a partire dalla nomina della Delegazione successiva a quella in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, che continua, pertanto, ad operare sino alla naturale scadenza, fatta salva la verifica in ordine alle forme di incompatibilità di cui al medesimo articolo 33.
  11. La disciplina di cui all’articolo 44 inizia ad applicarsi a partire dalla nomina degli Organismi indipendenti di valutazione successivi a quelli in carica, nelle singole amministrazioni, alla data di entrata in vigore della presente legge, che continuano ad operare sino alla scadenza naturale.

 

 

Art. 48

(Norme finanziarie)

 

 

Art. 49

(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore…………..

 

 


[1]Sulle abrogazioni faremo ancora delle verifiche

 

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