A ciò si deve aggiungere la seconda voce di danno richiesta dalla Procura per la grave lesione all’immagine subita dal Comune ai sensi dell’art. 55-quinquies D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che ne prevede una ipotesi ex lege con una quantificazione pecuniaria da determinarsi, da parte del giudice di merito, in base ad una valutazione equitativa, ma comunque non inferiore a sei mensilità dell’ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia.
Si tratta di una fattispecie tipica che prevede una specifica ipotesi di responsabilità, la quale prescinde dalla sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 17, comma 30 bis, della L. 3.08.2009, n. 102 per la configurabilità del danno all’immagine
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