Il provvedimento del questore e l’ordine di allontanamento del corpo di polizia locale emessi per violazione del divieto di stazionamento sul marciapiede da parte di un mendicante sono stati impugnati. I provvedimenti avevano come motivazione il solo fatto che il mendicante svolgeva attività di questua ed erano stati emessi in base agli articoli 9 e 10 del decreto Minniti 14/2017 sulla sicurezza della città:
• l’articolo 9 tutela il decoro di particolari luoghi sanzionando chiunque, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi, ponga in essere condotte che impediscono l’accessibilità e la fruizione alle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e relative pertinenze; contestualmente all’accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato l’allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto; l’autorità competente è il sindaco del comune; i proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti al comune che li destina all’attuazione di iniziative di miglioramento del decoro urbano;
• l’articolo 10 dispone che l’ordine di allontanamento è rivolto per iscritto con le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è trasmesso al questore con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni; nei casi di reiterazione il questore può disporre, con provvedimento motivato e per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree specificate nel provvedimento, individuando modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell’atto.
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