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Abusi edilizi: acquisizioni al patrimonio del Comune

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, con sentenza n.1944 del 13 settembre 2018 si è pronunciato in merito alla richiesta di annullamento del provvedimento del dirigente del settore urbanistica del Comune, con il quale è stata disposta l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un immobile abusivamente edificato, oltre all’area di sedime aumentata fino a dieci volte. Il proprietario, propone gravame deducendo tra l’altro, che l’atto non individuava in modo preciso il terreno acquisito.

I Giudici, rilevano che il provvedimento impugnato, nel disporre l’acquisizione gratuita, indicava, in modo del tutto approssimativo, un’area pari fino a dieci volte la superficie complessiva utile abusivamente costruita su una determinata particella, estesa per circa mq. 1510, a fronte di un contestato abuso di circa 45 mq. La mancata precisa individuazione dell’acquisenda area, essendo indicata solo la particella ma non anche la porzione di questa, secondo i Giudici inficia il provvedimento impugnato.

La giurisprudenza consolidata è giunta ad affermare che l’individuazione dell’area da acquisire al patrimonio pubblico non deve essere necessariamente indicata nell’ordinanza di demolizione, ben potendo essere contenuta nel successivo provvedimento con il quale l’Amministrazione procede all’acquisizione del bene, fermo restando che, almeno l’atto di acquisizione, deve contenere tale esatta indicazione dei beni abusivi da acquisire alla mano pubblica nonché l’indicazione anche catastale dell’area di sedime e delle ulteriori aree acquisite dall’Amministrazione. Ciò discende dal fatto che l’ordinanza di acquisizione costituisce titolo per la immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari e non può pertanto prescindere dalla esatta individuazione delle particelle catastali coinvolte.

La concreta individuazione delle aree da acquisire al patrimonio del comune e la loro esatta perimetrazione costituiscono elementi necessari del provvedimento acquisitivo, in mancanza dei quali non può in alcun modo costituirsi il titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari.

TAR, SENTENZA N.1944, 13 SETTEMBRE 2018

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