leggi il parere della Corte dei Conti Toscana
Sui diritti di rogito in enti in convenzione .
Corte conti Toscana 24 settembre 2015
Sezione delle autonomie ha affermato il principio, vincolante per tutte le Sezioni regionali, secondo cui la corresponsione dei diritti di rogito compete esclusivamente ai segretari di comuni di piccole dimensioni collocati in fascia C, e non spetta invece ai segretari che godono di equiparazione alla dirigenza, sia tale equiparazione assicurata dalla appartenenza alle fasce A e B, sia essa effetto del “galleggiamento” ai sensi dell’art. 41, comma 5, del CCNL di categoria, nei comuni di maggiori dimensioni.
Tanto premesso, benché l’odierna fattispecie -segretario comunale in convenzione tra due enti, di cui uno dotato e l’altro sprovvisto di posizione dirigenziale- non trovi esplicita soluzione nella disposizione in parola, la Sezione ritiene che la ratio perequativa della norma, enunciata dalla Sezione delle autonomie, consenta di tenere distinte le posizioni del segretario nei confronti dei singoli enti locali di appartenenza: pertanto, laddove il segretario sia collocato in fascia C, il comune sprovvisto di posizione dirigenziale dovrà corrispondergli i diritti di rogito, nei limiti previsti dalla legge.
E’ di tutta evidenza che, ove invece il segretario comunale sia un dirigente, non potrà essergli corrisposto il diritto in questione, neppure nel comune di più piccole dimensioni.
—————
Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota prot. n. 32772/1.13.9, una richiesta di parere formulata dal comune di Massa e Cozzile, avente ad oggetto l’attribuibilità dei diritti di rogito al segretario comunale titolare dell’ufficio in convenzione tra due comuni, di cui uno soltanto dotato di posizione dirigenziale, alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 10, comma 2-bis, del d.l. 24.06.2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11.08.2014, n. 114.
…
Nel merito, l’art. 10 della normativa citata in premessa, dopo aver disposto che il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia, stabilisce, al comma 2-bis, che “negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno la qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell’art. 30, secondo comma, della legge 15.11.1973, n. 734 […] è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”.
Nel caso di specie, il segretario comunale è titolare dell’ufficio di segreteria in convenzione tra i comuni di Massa e Cozzile e Pescia (comune capofila); tuttavia, come dichiarato nella richiesta, solo in quest’ultimo ente “sono presenti dipendenti con qualifica dirigenziale”.
Il comune di Massa e Cozzile sollecita dunque la Corte ad esprimersi sul punto se il comma 2-bis debba essere applicato considerando l’insieme dei comuni gestiti in convenzione, ovvero se debba essere presa a base la situazione del singolo ente, ciò che comporterebbe, per l’ente richiedente, la conseguenza di dover corrispondere i diritti di rogito al segretario comunale che presentasse anche i requisiti soggettivi per l’attribuzione.
Come recentemente chiarito dalla Sezione delle Autonomie su questione di massima, l’art. 10 del d.l. n. 90/2014, abrogando il previgente art. 41, comma 4, l. n. 312/1980, ha stabilito il principio della integrale spettanza dei diritti di rogito a comuni e province (comma 2), concependo l’erogazione di una parte di tali diritti in favore dei segretari comunali come un’eccezione alla disciplina generale (comma 2-bis); eccezione basata sul duplice presupposto della non esistenza di una posizione dirigenziale presso l’ente in cui il segretario presta servizio e del non possesso, da parte del segretario stesso, della qualifica dirigenziale (Sezione delle autonomie, deliberazione 24.06.2015 n. 21).
Secondo la Sezione delle Autonomie, l’anzidetta deroga rispetto al principio generale della non debenza dei diritti di rogito ai segretari comunali trova giustificazione nella volontà di contemperare l’esigenza di maggiori entrate degli enti locali con una finalità perequativa (resa palese anche dai lavori parlamentari di conversione del decreto legge), a tutela delle sole situazioni retributive meno vantaggiose.
In base a tali considerazioni, la Sezione delle autonomie ha affermato il principio, vincolante per tutte le Sezioni regionali, secondo cui la corresponsione dei diritti di rogito compete esclusivamente ai segretari di comuni di piccole dimensioni collocati in fascia C, e non spetta invece ai segretari che godono di equiparazione alla dirigenza, sia tale equiparazione assicurata dalla appartenenza alle fasce A e B, sia essa effetto del “galleggiamento” ai sensi dell’art. 41, comma 5, del CCNL di categoria, nei comuni di maggiori dimensioni.
Tanto premesso, benché l’odierna fattispecie -segretario comunale in convenzione tra due enti, di cui uno dotato e l’altro sprovvisto di posizione dirigenziale- non trovi esplicita soluzione nella disposizione in parola, la Sezione ritiene che la ratio perequativa della norma, enunciata dalla Sezione delle autonomie, consenta di tenere distinte le posizioni del segretario nei confronti dei singoli enti locali di appartenenza: pertanto, laddove il segretario sia collocato in fascia C, il comune sprovvisto di posizione dirigenziale dovrà corrispondergli i diritti di rogito, nei limiti previsti dalla legge.
E’ di tutta evidenza che, ove invece il segretario comunale sia un dirigente, non potrà essergli corrisposto il diritto in questione, neppure nel comune di più piccole dimensioni (Corte dei Conti, Sez. controllo Toscana, parere 24.09.2015 n. 393).
Nessun tag inserito.