26/08/2016 – riforma dirigenti e segretari comunali: il commento del collega Angelo Capalbo

Se le cose saranno come si legge da questa bozza di decreto legislativo, si avrà poco da sperare su un futuro migliore per gli aboliti segretari comunali e provinciali. Ieri nel giorno della tragedia del terremoto che ha colpito le popolazioni del centro – Italia, un’altra scossa di magnitudo 10, che per la terra è addirittura sconosciuta, si è abbattuta sui segretari comunali. La Presidenza del Consiglio comunica che il Consiglio dei ministri è convocato per oggi giovedì 25 agosto 2016 alle ore 18,00 a Palazzo Chigi, ma a ora non è stato pubblicato l’ordine del giorno. Si auspica che il Governo possa rinviare l’esame del decreto, spinto anche dall’emergenza di affrontare questa fase delicata nelle Regioni colpite. D’altronde, cosa si poteva di più o di meglio ottenere? Si conferma il detto “Il buon giorno si vede dal mattino”. Quel mattino buio e tempestoso risale al 30 aprile del 2014 mentre il Presidente del Consiglio e il Ministro per la Funzione pubblica scrissero la lettera aperta ai dipendenti pubblici, dal titolo programmatico, ma essenzialmente provocatorio “Vogliamo fare sul serio”. Si avviò una consultazione pubblica sui temi evidenziati dalla lettera e dai risultati emerse un sentimento partecipativo. In particolare sul punto relativo all’abolizione della figura del segretario comunale, le reazioni pervenute furono di segno prevalentemente contrario, in considerazione della larga parte degli interventi. Nel segnalare il ruolo centrale di garanzia e direzione del segretario comunale, specialmente nei comuni di piccole dimensioni, molte proposte auspicavano una riforma di tale figura, piuttosto che la sua abolizione, anche alla luce delle recenti competenze in materia di anticorruzione. Tra le proposte più articolate si segnala quella tesa a mantenere la figura negli enti di piccole dimensioni, in particolare sotto i 25 mila abitanti. Giunsero proposte dirette a svincolare la figura del Segretario comunale dalla nomina sindacale. I pareri favorevoli alla soppressione sono stati incentrati soprattutto sulla sovrapposizione delle figure del Segretario e del City manager. Il Parlamento non ha tenuto conto dei suggerimenti che provenivano non solo dai diretti interessati, ma anche da numerose istituzioni regionali e locali – ci saremmo meravigliati del contrario – e lo scorso anno ha deliberato la legge delega in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (legge 7 agosto 2015, n. 124) che chiude definitivamente un’epoca, abolisce la figura dei segretari comunali e provinciali. La legge, come noto, attribuisce alla dirigenza una pluralità di funzioni, di difficile esercizio perchè tra loro conflittuali, quali quelle di attuazione dell’indirizzo politico, di coordinamento dell’attività amministrativa e controllo della legalità dell’azione amministrativa. Nessuno nega che l’Italia ha bisogno d’innovazioni strutturali, di maggiore mobilità, soprattutto della dirigenza, di misurazione dei risultati, di abbattimento delle inefficienze, di maggiore trasparenza, di semplificazione di eccessi formalismi, ma se il Governo si poneva l’obiettivo di non insultare i lavoratori, con l’abolizione dei segretari comunali e provinciali, possiamo dire che è andato nel senso diametralmente opposto. Non devono essere insultati i lavoratori e soprattutto coloro, che hanno perso la vita per l’affermazione della democrazia in Italia, che hanno combattuto durante la resistenza i vili attacchi dello straniero invasore. Se si riconosce che alcuni lavoratori hanno dimostrato sul campo, dedizione, senso dello Stato e delle istituzioni, al servizio esclusivo della Nazione e orgogliosi di servire la comunità facendo bene il loro lavoro, queste esperienze non potevano che trovarsi tra i segretari comunali. Va ricordato che proprio ieri, il segretario di Amatrice, è subito intervenuto nella notte per alleviare i cittadini del suo comune. Ebbene, invece, si è deciso di abolire. Sulle ragioni e cause di tale decisione si è ampiamente discusso e senza pretese si ha motivo di ritenere che sia netta volontà di avvicinare ancora di più la figura del futuro dirigente apicale, che occuperà il posto del segretario, ai voleri della politica.

Con l’emanando decreto la qualifica dirigenziale diventa unica. Ogni dirigente iscritto nei ruoli e in possesso dei requisiti previsti dalla legge, può ricoprire qualsiasi incarico dirigenziale. Il rapporto di lavoro di ciascun dirigente è costituito con contratto di lavoro a tempo indeterminato, stipulato con l’amministrazione che lo assume. Il decreto ha così superato quel sistema duale nel rapporto di lavoro, diversamente da com’era prefigurato dall’ANCI nel documento inviato al Governo, in data 25 gennaio 2016, secondo cui il nuovo sistema della dirigenza pubblica avrebbe dovuto poggiare sulla distinzione, per i dirigenti pubblici contrattualizzati, del rapporto organico dal rapporto di servizio. Secondo l’Associazione dei Comuni, si configurava per i dirigenti un rapporto a tempo indeterminato con lo Stato e da un rapporto a termine presso l’Amministrazione nella quale saranno chiamati a prestare servizio. In tal modo quel rapporto ibrido che ha caratterizzato fin ora il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali poteva essere esteso a tutta la dirigenza pubblica. Il successivo conferimento d’incarico dirigenziale, da parte di altra amministrazione, comporta la cessione a quest’ultima del contratto di lavoro a tempo indeterminato, ferma restando l’iscrizione nel Ruolo. Lo scioglimento del rapporto di lavoro comporta la decadenza dai Ruoli dirigenziali. Gli incarichi dirigenziali sono sempre conferiti mediante procedura comparativa con avviso pubblico. I criteri definiti dalle Commissioni contemplano, in relazione alla natura, ai compiti e alla complessità della struttura interessata, la valutazione delle attitudini e delle capacità professionali del dirigente, nonché dei risultati conseguiti nei precedenti incarichi e delle relative valutazioni, delle specifiche competenze organizzative possedute, delle esperienze di direzione eventualmente maturate all’estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell’incarico, del principio delle pari opportunità e dell’equilibrio di genere, nonché della priorità, in caso di parità, per i dirigenti privi di incarico da più tempo. Gli avvisi per il conferimento degli incarichi dirigenziali sono comunicati dall’amministrazione interessata al Dipartimento della funzione pubblica, secondo le modalità definite dallo stesso Dipartimento, e sono pubblicati nello stesso sito istituzionale. Il termine per la presentazione delle candidature decorre dalla data della suddetta pubblicazione, e non può essere inferiore a dieci giorni. Gli avvisi possono indicare un periodo minimo di permanenza nell’incarico, non superiore a tre anni, durante il quale l’assunzione di un successivo incarico da parte del dirigente è subordinata al consenso dell’amministrazione che ha conferito il precedente incarico. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti per una durata di quattro anni. Nel caso in cui il dirigente abbia avuto valutazioni positive nel corso dell’incarico, l’amministrazione ha facoltà, una sola volta e con decisione motivata, di rinnovare l’incarico per ulteriori due anni. Salva l’ipotesi di licenziamento disciplinare, gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente per il mancato raggiungimento degli obiettivi. Sono iscritti di diritto ai Ruoli della dirigenza i dirigenti a tempo indeterminato in servizio presso le relative amministrazioni alla data di entrata in vigore dell’emanando decreto e gli incarichi dirigenziali in corso sono comunque fatti salvi fino alla loro naturale scadenza, con mantenimento del relativo trattamento economico. Gli enti locali nominano, con le modalità previste per i dirigenti statali, tra i dirigenti appartenenti ai Ruoli della dirigenza, un dirigente apicale a cui affidano compiti di attuazione dell’indirizzo politico, coordinamento dell’attività amministrativa e controllo della legalità dell’azione amministrativa. Il dirigente 3 apicale svolge ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti dell’ente. L’incarico di dirigente apicale cessa se non rinnovato entro novanta giorni dalla data d’insediamento degli organi esecutivi. Le città metropolitane e i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti possono nominare, in alternativa al dirigente apicale, un direttore generale. In tale ipotesi, tali enti affidano al Direttore generale anche la funzione di controllo della legalità dell’azione amministrativa, e della funzione rogante, a un dirigente appartenente a uno dei Ruoli della dirigenza, in possesso dei requisiti prescritti. Se resta questa la versione definitiva del decreto, si nota subito una violazione dei principi e criteri direttivi assegnati con la legge delega, che nell’ipotesi di affidamento dell’incarico al direttore generale, la funzione di controllo della legalità dell’azione amministrativa, oltre che della funzione rogante, dovrà essere assegnata ad un dirigente di ruolo. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, o a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole, e il comune di Campione d’Italia, hanno l’obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in forma associata. A questo scopo, salvo il caso di unioni di comuni, concludono una convenzione che stabilisce le modalità di espletamento del servizio, individua le competenze per la nomina e la revoca del dirigente apicale, e determina la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del dirigente apicale, la durata e la possibilità di recesso da parte dei singoli comuni, e i reciproci obblighi e garanzie. Gli incarichi di funzione dirigenziale apicale cessano se non rinnovati entro novanta giorni dalla data d’insediamento degli organi esecutivi. Per la Regione Trentino-Alto Adige si applica quanto previsto per i segretari comunali dal Titolo VI della legge 11 marzo 1972, n. 118, nonché dalle leggi regionali in materia, sull’uso della lingua tedesca nei rapporti con la pubblica amministrazione. L’art. 10 della bozza di decreto stabilisce che nel Ruolo dei dirigenti locali confluiscono i segretari comunali e provinciali già iscritti nell’albo nazionale e collocati nelle fasce professionali A e B previste dalle disposizioni contrattuali vigenti all’entrata in vigore del presente decreto. Con una disposizione di infelice formulazione, che farà sicuramente discutere, ma ahimè in modo definitivo, si prevede che i medesimi segretari vengono assunti dalle amministrazioni che conferiscono loro incarichi dirigenziali, nei limiti delle dotazioni organiche. I segretari comunali faranno anch’essi parte delle dotazioni organiche degli Enti? Con un vero colpo di mano, siamo definitivamente diventati municipali e come detto in premessa la scissione del rapporto di lavoro si è venuta a saldare, a nostro danno. Da dipendente statale siamo passati a dipendente comunale. A decorrere dall’effettiva costituzione del Ruolo dei dirigenti locali, la figura del segretario comunale e provinciale è abolita, e il relativo albo nazionale è soppresso. Lo stato giuridico e il trattamento economico, di coloro che sono privi di incarico, rimangono comunque disciplinati dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore dell’emanando decreto e il Ministero dell’interno, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, provvede alla corresponsione dello stesso. I soggetti medesimi, privi d’incarico alla data di entrata in vigore dell’emanando decreto, e confluiti nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali, decorso il termine di quattro anni dalla data di inquadramento nel ruolo senza che abbiano ottenuto un incarico dirigenziale, cessano dal Ruolo della dirigenza, e il loro rapporto di lavoro si risolve. 4 I segretari comunali e provinciali già iscritti all’albo nazionale e collocati nella fascia professionale C prevista dalle disposizioni contrattuali vigenti all’entrata in vigore del decreto, nonché i vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera già avviate alla data di entrata in vigore della legge delega, fatto salvo il caso in cui sia loro conferito l’incarico di direzione apicale, sono immessi in servizio come funzionari per due anni effettivi. A tal fine, gli enti locali presso i quali nei successivi due anni sarà disponibile un ufficio dirigenziale, possono chiedere alla Commissione per la dirigenza locale, l’assegnazione dei predetti soggetti, presentando un progetto professionale e formativo di inserimento. La Commissione seleziona un numero di progetti corrispondente al numero dei predetti soggetti, i quali, con priorità per coloro che hanno maggiore anzianità nella fascia, scelgono l’amministrazione di destinazione e sono assegnati anche in soprannumero, e comunque nell’ambito delle risorse disponibili. Ove il numero dei progetti presentati sia inferiore a quello dei predetti soggetti, quelli ulteriori sono assegnati alle amministrazioni statali. A conclusione del biennio, l’amministrazione presso la quale i soggetti hanno prestato servizio trasmette alla Commissione, una relazione sul servizio prestato, che contiene una valutazione di merito. In caso di valutazione positiva, l’amministrazione presso la quale il vincitore ha prestato servizio immette in ruolo il dipendente come dirigente, che viene conseguentemente iscritto nel Ruolo della dirigenza locale, e può conferirgli un incarico dirigenziale senza l’espletamento della procedura comparativa. In caso di valutazione negativa, l’interessato rimane in servizio per un ulteriore anno, al termine del quale l’amministrazione trasmette una nuova valutazione alla suddetta Commissione. In caso di ulteriore valutazione negativa, l’interessato non è ammesso a nuova valutazione, e rimane in servizio come funzionario. In sede di prima applicazione, e per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore dell’emanando decreto, gli enti locali privi di un direttore conferiscono l’incarico di direzione apicale ai segretari comunali e provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai fini del conferimento di ciascun incarico, l’amministrazione interessata procede alla definizione dei criteri di scelta. Se l’incarico è conferito a un segretario di fascia C, quest’ultimo è iscritto nel ruolo dei dirigenti degli enti locali dopo che ha ricoperto tale incarico per una durata complessiva non inferiore a diciotto mesi.

Colle di Val d’Elsa, 25 agosto 2016

Angelo Capalbo

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