il commento del collega Vito Bonanno tratto da FB

La riforma annunciata.

Se il testo che entrerà in Consiglio dei Ministri è quello circolato nelle ultime ore, io credo che il lavoro di limatura, pulizia, coordinamento e, perché no?, profonda revisione sarà molto lungo e complesso; scommetto che passerà non poco tempo prima che la bozza approvata in prima lettura venga ufficializzata con la trasmissione alle Camere per l’acquisizione dei pareri delle commissioni parlamentari di merito.

Ho esaminato il testo dal punto di vista del destino dei segretari comunali. Mi scuseranno i colleghi iscritti in fascia C se non esamino, in questo primo contributo, la loro curiosa situazione.

L’abolizione della figura del segretario comunale decorrerà dalla data di effettiva costituzione del Ruolo dei dirigenti enti locali; cioè, non dalla data di entrata in vigore del decreto delegato. Esso, tuttavia, abroga dalla data della sua entrata in vigore ( non vi è’ una norma che coordini tale abrogazione con la concreta soppressione della figura del segretario comunale) l’art. 97 del Tuel: pertanto, si va incontro ad un periodo ( più o meno lungo) in cui la figura del segretario comunale sarà ancora vigente ma non sarà più vigente la norma che ne disciplina funzioni, attribuzioni e competenze. La questione è’ interessante perché pone il tema delle verbalizzazioni delle riunioni di consiglio comunale e della giunta, insieme ad altre questioni che al momento tralascio.

Allorquando la figura del segretario comunale sarà effettivamente abolita, i segretari comunali iscritti, alla data di entrata in vigore del decreto ( non della effettiva abolizione della figura) nelle fasce A e B dell’Albo ( contestualmente soppresso), CONFLUISCONO nel ruolo dei dirigenti locali ( art. 10 della bozza). La norma utilizza un linguaggio diverso da quello utilizzato dal precedente art. 6 per i dirigenti a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore del decreto, i quali “sono iscritti di diritto” nei ruoli dei dirigenti locali ( così, come quelli statali e regionali nei rispettivi ruoli). Insomma, i segretari non vengono iscritti di diritto nel ruolo dei dirigenti locali avendone i titoli, ma in essi confluiscono per “gentile concessione”. Io vedo in questa norma, al di là delle valutazioni di merito e di legittimità costituzionale, uno strascico della questione sull’inquadramento dei segretari nella dirigenza.

Ma andiamo avanti. 

Che succede ai segretari confluiti nel ruolo dei dirigenti locali? 

Occorre subito fare una precisazione: nel ruolo dei dirigenti locali confluiscono anche i segretari di fascia A e B che alla data di entrata in vigore del decreto sono privi di incarico; ad essi si applica il nuovo regime dei dirigenti senza incarico ( 23-ter del TU) e, quindi, se non ottengono un incarico entro 4 anni il loro rapporto di lavoro si risolve e dopo il primo anno la retribuzione viene decurtata di 1/3 all’anno.

Questo regime è’ diverso rispetto a quello riservato ai segretari che, invece, confluiscono nel ruolo essendo titolari di un incarico alla data di entrata in vigore del decreto; se, infatti, costoro RESTANO senza incarico dopo esser confluiti nel ruolo della dirigenza locale potranno godere del trattamento economico previsto dalla normativa vigente per gli ex segretari, che verrà corrisposto dal Ministero dell’Interno. La differenza di disciplina è molto concreta e rilevante, perché appare evidente ( cfr. Commi 3 e 4 dell’art. 10) che i segretari titolari di incarico alla data di entrata in vigore del decreto non sono soggetti all’applicazione della disciplina di cui all’art. 23-ter introdotto dal decreto delegato. Nello stesso tempo, però, non è’ chiarito chi dovrebbe retribuire i segretari senza incarico confluiti nel ruolo della dirigenza locale: ma in tal caso soccorre l’applicazione della nuova norma generale che pone l’onere a carico dell’ultimo datore di lavoro ( id est: il Ministero dell’Interno).

I segretari confluiti nel ruolo della dirigenza locale potranno essere assunti dalle amministrazioni locali ( o loro consorzi, associazioni, agenzie locali, enti pubblici locali non economici), le quali conferiscono loro un incarico dirigenziale, nei limiti dei posti previsti dalle loro dotazioni organiche. Qui occorrono 2 precisazioni. L’ex segretario comunale confluito nel ruolo della dirigenza locale è’ a tutti gli effetti un dirigente pubblico ( cfr. art. 13 del nuovo TU). All’atto del conferimento dell’incarico dirigenziale, l’amministrazione locale stipulerà con il dirigente ( ex segretario comunale) un contratto di lavoro a TI, costitutivo del rapporto di lavoro dirigenziale; qui, rispetto alla procedura a regime ( che prevede che l’iscrizione nel ruolo della dirigenza è’ contestuale alla stipula del contratto di lavoro), la stipula del contratto -accessivo al conferimento dell’incarico dirigenziale- segue l’iscrizione nel ruolo della dirigenza. All’atto del conferimento dell’incarico dirigenziale da parte di un’altra amministrazione locale, si ha una cessione del contratto di lavoro; lo scioglimento del rapporto di lavoro comporta la decadenza dal ruolo. Ebbene, dunque, l’ex segretario comunale titolare di un contratto a tempo indeterminato con il Ministero dell’Interno, diviene dipendente di un ente locale. Questo punto merita approfondimenti in punto di diritto del lavoro e costituzionale, che mi riservo di esplicitare.

Ciò che merita approfondimento, a prima lettura, è il fatto che gli ex segretari di fascia A e B vengono “declassati” a dipendenti di un ente locale, vengono equiparati ai dirigenti di un ente locale, e potranno ottenere un incarico dirigenziale, con il limite dei posti dirigenziali delle varie dotazioni organiche degli enti locali, su cui ai sensi del nuovo art. 28 vigila ( e l’art. 117 Cost. che ci sta a fare?) la Funzione Pubblica, la quale in sede di prima applicazione deve effettuare una ricognizione di tutti gli uffici coperti con incarichi dirigenziali, improntando la programmazione alla riduzione di tali posti.

Questo è un punto molto delicato. A prescindere dalla sufficienza della previsione di una intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie per ritenere costituzionalmente legittimo tale impianto, occorre aver chiaro che gli ex segretari diventano dirigenti degli enti locali e si contenderanno con i dirigenti storici il conferimento degli incarichi dirigenziali, nei limiti delle dotazioni organiche; con l’aggravante che fino al 30% di quei posti potranno essere ricoperti con incarichi alla dirigenza fiduciaria, cioè a soggetti NON iscritti nel ruolo. 

Quale sarà’ il trattamento economico degli ex segretari che otterranno un incarico dirigenziale? Questo non trova risposta nel testo circolato; è’ bene aver presente che il nuovo art 24 del TU ( art.8 della bozza) fa salvo solo il trattamento fondamentale, sul resto non c’è certezza; e l’assenza del nuovo CCNL lascia irrisolto ( per quanto tempo ?) questo nodo.

C’è poi la questione della dirigenza apicale. Finalmente. Vediamo un po’. La legge 124/2015 la individua come una funzione obbligatoria. In effetti, l’art. 27-bis ( cfr art 9 della bozza) recita: “gli enti locali nominano un dirigente apicale”. Chi è’ costui? È’ giuridicamente uno speciale dirigente? Esiste una sezione apposita? No. Esiste la funzione della dirigenza apicale che deve essere svolta da un dirigente iscritto nel ruolo. E qui si pone la prima questione. L’art. 27-bis dice che il dirigente apicale è’ nominato tra “quelli appartenenti ai ruoli della dirigenza”, cioè tra i dirigenti dello Stato, delle regioni o degli enti locali. Tale norma ( oltre ad essere una porcheria che dovrebbe portarci in piazza domattina) è’ palesemente in contrasto con l’art. 11, lett. B) n.4 della legge 124/2015 la quale dispone che le funzioni di dirigente apicale vengano affidate “alla dirigenza di cui al n.3”, cioè esclusivamente alla dirigenza locale.

Ma andiamo avanti. Se è’ chiaro che tale funzione è’ obbligatoria ( negli enti sotto 5.000 o 3.000 se montani va organizzata in forma associata), non mi pare altrettanto chiara, almeno nel testo circolato, il risvolto organizzativo per il conferimento di tale incarico. Nei comuni privi di dirigenza, occorrerà istituire il posto di dirigente apicale: così pare leggendo il novellato art. 28 ( cfr. Art. 2 lett.a della bozza); non è’ altrettanto chiaro se nei comuni con dirigenza il posto di dirigente apicale va aggiunto a quelli dirigenziali già previsti nella dotazione organica o se, invece, la funzione va esercitata nel novero delle posizioni dirigenziali già esistenti. L’ultimo periodo del comma 1 del richiamato art. 28 TU depone nel primo senso, in quanto la FP deve tenere conto, nella ricognizione dei posti dirigenziali, della funzione di dirigenza apicale prevista per i comuni PRIVI di qualifiche dirigenziali. Non è’ cosa da poco.

Altra questione. L’incarico di dirigente apicale è’ equiparato ad un incarico non di livello generale e, pertanto, per la nomina non si segue la procedura che prevede la rosa di nomi, ma la procedura di avviso pubblico con la scelta da parte dell’amministrazione conferente, e l’efficacia dell’incarico trascorsi 15 giorni dalla comunicazione alla Commissione per la verifica del rispetto dei criteri generali di conferimento dell’incarico.

Ultima questione. La preferenza o prelazione per gli ex segretari comunali. La norma che circola dice che per un periodo non superiore a 3 anni ( che vuol dire?!!!) l’incarico di dirigente apicale deve essere conferito esclusivamente ad ex segretari comunali confluiti nel ruolo della dirigenza locale. Ed anche a segretari iscritti in fascia C, sebbene non confluiti nel ruolo ( il loro passaggio nel ruolo in questo caso avviene dopo 18 mesi dal conferimento dell’incarico di dirigente apicale !!!!). Osservo soltanto che il sistema della classificazione dei comuni per abitanti salta del tutto! 

Quanto dura questo periodo di protezione?

E che succede agli incarichi in corso alla scadenza del periodo?

Ultima questione . quanto dura ciascun incarico di dirigente apicale? Noi sappiano che cessa se non è’ rinnovato entro 90 dall’insediamento del nuovo sindaco. Quindi può essere rinnovato. Ma quanto dura? E quante volte può essere rinnovato? E per quanto tempo? Ed esso rientra tra quelli soggetti a rotazione? 

Nel testo non c’è risposta. Se applichiamo il 19-quinquies novellato che reca la disciplina della durata degli incarichi la durata è’ 4 anni ( a fronte di una consiliatura di 5 anni) e può essere rinnovato per 2 anni. Il vecchio titolare può partecipare al nuovo avviso.

Mi fermo qui. Per adesso

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