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Sentenza del 16/06/2023 n. 390 – Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara – Sezione/Collegio 1

Intitolazione:

Contributo Unificato Tributario – Nel caso di impugnativa di un provvedimento tacito di silenzio rifiuto relativo a più istanze e/o annualità il contributo unificato tributario è dovuto per ciascuna di esse – Sussiste L’art. 14, c. 3 bis DPR 115/2002 dispone che il valore della lite è determinato in base a ciascun atto impugnato anche in appello. In via interpretativa tale concetto è stato esplicitato con la Direttiva n 2/2012 emanata dal Dipartimento delle Finanze ed è stato chiarito come, in caso di un unico ricorso avverso più atti il calcolo del contributo unificato debba essere effettuato con riferimento al valore dei singoli atti e non sulla somma di detti valori.

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