26/05/2022 – Le risorse COVID possono essere utilizzate per gli aumenti di spesa per energia elettrica.

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale (GURI n. 117 del 20.5.2022) della legge 20 maggio 2022, n. 51, con la quale le Camere hanno convertito il decreto-legge n. 21 del 2022 contenente misure urgenti per contrastare gli effetti economici della crisi ucraina, si arricchisce la cassetta degli attrezzi a disposizione degli enti locali per assicurare l’equilibrio del bilancio di previsione dell’anno in corso messo a rischio soprattutto dal caro energia.

Con l’art. 37- ter,  aggiunto in sede di conversione, è stata prevista la possibilità di utilizzare le risorse del Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica.  In particolare, la norma così dispone:

1. All’articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l’anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell’esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019 ».

Il legislatore interviene sull’art. 13 del decreto legge n. 4/2022 con il quale si era consentito agli enti locali di utilizzare, anche nel 2022, le risorse già trasferite a valere sul cd. fondone Covid istituito con l’art. 106 del d.l. 34/2020, modificato con l’art. 39 del d.l. 104/2020 e rifinanziato con l’art. 1, comma 822 della legge n. 178/2020, esclusivamente per far fronte a perdite di gettito o maggiori spese correlate all’emergenza Covid. Si tratta delle risorse assegnate a sostegno dei bilanci locali nella fase più acuta del Covid che, ove non spese, sono destinate a confluire tra le quote di avanzo vincolato, all’esito di un processo di analitica certificazione sul loro utilizzo. L’art 37-ter della legge 51/2022, ora, consente di utilizzare nell’esercizio 2022 quelle risorse, il cui ammontare emerge dal prospetto allegato A/2 al rendiconto dell’esercizio 2021 a sua volta coerente con le risultanze della certificazione da presentare al MEF entro il 31 maggio 2022, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell’esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019. Ne consegue che i comuni possono procedere ad applicare al bilancio di previsione 2022 quote di avanzo vincolato relative alle risorse del fondone Covid per dare copertura alla maggiore spesa di energia elettrica: la norma prevede che per determinare l’ammontare dei “maggiori oneri” cui dare copertura con l’avanzo vincolato in questione si faccia riferimento al dato risultante dal confronto tra la spesa per energia elettrica dell’esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nell’anno 2019.

Il legislatore specifica, tuttavia, che la condizione affinché tali risorse possano essere utilizzate dall’ente locale per la finalità da ultimo menzionate è che gli oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica non siano coperti da “specifiche assegnazioni statali”. A tal fine, il dossier contenente le schede di lettura del testo esaminato dalla Camera evidenzia che “l’articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 17/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 34/2022, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali e a ristoro della spesa per utenze di energia elettrica e gas, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l’anno 2022, da destinare, nella misura di 200 milioni di euro, in favore dei comuni e, nella misura di 50 milioni di euro, in favore delle città metropolitane e delle province”.  Le risorse di tale fondo sono state incrementate, per l’anno 2022, dell’importo di € 170 milioni, di cui € 150 destinati ai comuni ad opera dell’art. 40, comma 3, del d.l. 50/2022. Tuttavia, non pare allo scrivente che le risorse che alimentano tale fondo possano essere considerate “specifiche assegnazioni statali” ai sensi della previsione di cui all’art. 37-ter. L’art. 27, comma 2, del d.l. 4/2022 specifica che il fondo è istituito “per garantire la continuità dei servizi erogati” dagli enti locali e chiarisce che le risorse vengono assegnate a titolo di “contributo straordinario”, Non vi è, in pratica, una finalizzazione delle risorse del fondo in questione alla maggior spesa che gli enti locali debbono sostenere nel 2022 a fronte del caro energia; si tratta di un contributo libero ai bilanci comunali, finalizzato a garantire la continuità dei servizi offerti dai comuni.  La norma, invece, si limita a prevedere che “la spesa per utenze di energia elettrica e gas” rilevata tenendo conto dei dati risultanti dal SIOPE costituisce parametro per il riparto del fondo tra gli enti locali. Non è chi non veda che una cosa è imprimere una specifica destinazione al contributo straordinario, altra cosa è parametrare l’importo del contributo straordinario da assegnare a ciascun comune ad una specifica voce di spesa consolidata nei vari bilanci degli enti.

In sintesi, fatto 100 il maggior onere di spesa energetica 2022 rispetto a quella del 2019, laddove l’ente abbia ottenuto 15 di contributo straordinario del fondo per garantire la continuità dei servizi erogati, potrà applicare al bilancio di previsione la quota di 100 di avanzo vincolato da fondone Covid, ove si accede all’interpretazione qui sostenuta, ovvero solo 85 ove si propenda per la avversata tesi che le risorse del fondo di cui all’art.27, comma 2, del d.l.  4/2022 ( e dell’art. 40 d.l. 50/2022) siano “specifiche assegnazioni” per il caro energia.

Laddove il comune non  disponga di quote di avanzo vincolato derivanti dalle risorse non utilizzate del fondone Covid, alla maggior spesa per gli oneri di energia elettrica potrà far fronte applicando al bilancio di previsione, già in sede di approvazione e non solo in variazione ai limitati fini del ripristino degli equilibri in sede di salvaguardia- la quota di avanzo disponibile risultante dal rendiconto 2021, come consente l’art. 40, comma 4, del d.l. 50/2022: “in via eccezionale e limitatamente all’anno 2022, in considerazione degli effetti economici della crisi ucraina e dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l’applicazione della quota libera dell’avanzo, accertato con l’approvazione del rendiconto 2021”. In assenza di tale specifica norma di deroga, non risultava, infatti, possibile utilizzare l’avanzo disponibile per far fronte ai maggiori oneri della spesa di energia, in quanto la previsione dell’art. 109, comma 2, del d.l. 18/2020, estesa anche all’esercizio 2022 dall’art. 13, comma 6 del d.l. 4/2022, riguarda esclusivamente “le spese correnti connesse all’emergenza epidemiologica in corso”, allo stesso modo della deroga all’impiego degli oneri di urbanizzazione.

Va segnalato, comunque, che per contenere l’aumento dei costi  dell’energia, con l’art. 14 del d.l. 4/2022, ed il successivo art. 1 del d.l. 17/2022,  ARERA è stata autorizzata ad annullare  le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate  alle utenze con potenza disponibile pari o  superiore  a  16,5  kW,  anche connesse  in  media  e  alta/altissima  tensione   o   per   usi di illuminazione pubblica: con la conseguenza che le fatture emesse per i consumi effettuati dal 1 gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2022 risultano già nettizzate dell’importo degli oneri di sistema. In assenza di ulteriori interventi normativi, dal 1° luglio 2022 la spesa per energia elettrica aumenterà in modo considerevole e, pertanto, la previsione dell’art. 37-ter del d.l. 21/2022 costituisce, senz’altro, una misura fondamentale per assicurare gli equilibri di parte corrente dei bilanci comunali, con particolare riguardo a quelli in disavanzo.

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