tratto da passiamo.it
Le prime tegole in testa ai sindaci per le ordinanze non ben ponderate nel periodo emergenziale
 
ll Sindaco può esercitare il potere di ordinanza extra ordinem, di regola affidatogli in periodo non emergenziale, ma non può assumere decisioni in contrasto con la normativa statale.
 
IL TAR PUGLIA Sez. di Bari con sentenza n. 733 del 22 maggio 2020 ha annullato tre ordinanze del comune di Peschici, emesse nel periodo emergenziale che limitavano l’introduzione di pane e derivati (generi alimentari di prima necessita) all’interno del comune.
il Sindaco del Comune di Peschici (Fg), dopo aver richiamato una serie di provvedimenti normativi e regolamentari di carattere governativo, susseguitisi nel periodo di massima emergenza epidemiologica, adottava due ordinanze,   con le quali disponeva il divieto di introduzione di pane e derivati del pane nel territorio comunale, con decorrenza immediata e fino a nuove diverse disposizioni, Le particolari fonti di legittimazione poste a base delle due ordinanze sindacali erano individuate nel D.P.C.M. del 22 marzo 2020, in particolare nell’art. 1, lettera b, che hanno limitato la circolazione delle persone da un comune ad un altro, e nel decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, in particolare negli artt. 3, comma 2, e 5, comma 1, che consentono al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare la predetta emergenza, laddove non in contrasto con le misure statali. Le due ordinanze sindacali sono state emanate anche in forza dell’art. 32 della legge n. 833 del 1978 che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità sanitaria locale, competenze per l’emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica nonché nell’art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l’emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, in qualità di Autorità sanitaria locale.
Sennonché, i provvedimenti sono stati impugnati dal titolare di un attività di panificio con sede in Vico del Gargano (Fg), che serve giornalmente cinque supermercati nel Comune di Peschici trasportando con proprio mezzo pane e prodotti derivati,   conseguenza della battuta d’arresto della propria attività. Sospese le due ordinanza con provvedimento cautelare il Sindaco di Peschici revoca le due ordinanze impugnate e ne adotta una terza, che reca, stavolta, la fissazione di un limite temporale di efficacia, disponendo “con decorrenza dal 24 aprile e fino alla data del 3 maggio 2020 il divieto di introduzione di pane e/o derivati in questo territorio comunale, prodotti da attività artigianali di panificazione di altri comuni”. Il Sindaco di Peschici prima della fissazione dell’udienza di merito del 22 maggio2020 in autotutela revoca il terzo provvedimento in attesa della pronuncia del TAR. Come già rilevato precedentemente nel commento a provvedimenti cautelari d’urgenza nella fase emergenziale dei Tribunali Amministrativi, non si è sempre valutato in modo approfondito il profilo del fumus boni juris (non è il caso di questo giudizio dove vi era stata anche la sospensione cautelare per difetto di motivazione) circostanza che non sfuggirà ai giudizi di merito e appunto proprio nel caso in esame Il TAR PUGLIA ha ritenuto che le norme richiamate nella premessa dei provvedimenti sono state erroneamente applicate dal Sindaco di Peschici; invero, all’interno delle misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, di cui al D.P.C.M. 22 marzo 2020, è stata rintracciata una area di esenzione che riguarda, tra l’altro, proprio l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari, sempre consentita. Sotto tale profilo, una volta individuata l’area di inapplicabilità del divieto in sede di normativa statale, il Sindaco non può assumere provvedimenti attraverso i quali il divieto stesso si riespande e riprende vigore, perché ciò significherebbe porsi in irrimediabile contrasto con la normativa statale.
Il Sindaco, non può adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza, in contrasto con le misure statali, né eccedere i limiti di oggetto di cui al comma 1 del citato dpcm. in altri termini, in una cornice di riferimento normativo, non è privato del potere di ordinanza extra ordinem ma – diversamente da quanto avviene in periodi non qualificabili come emergenze nazionali, in cui l’ordinanza contingibile e urgente vale a fronteggiare un’emergenza locale e può avere finanche attitudine derogatoria dell’ordinamento giuridico – neppure può esercitare il potere di ordinanza travalicando i limiti dettati dalla normativa statale, non solo per quel che concerne i presupposti ma anche quanto all’oggetto della misura limitativa. Secondo il TAR, il Sindaco può, in linea con la prescrizione statale, introdurre un divieto di ingresso nel proprio Comune per un periodo di tempo limitato e fatte le dovute valutazioni secondo principi di adeguatezza e proporzionata ai dati epidemiologici del territorio in un dato momento. Ciò che non viene rilevata nell’istruttoria delle ordinanze, peraltro prive anche dell’indicazione di una durata dell’efficacia dei provvedimenti e senza rilevazione di dati statistici epidemiologici a supporto.
Pertanto i tre provvedimenti sono stati annullati ed il comune è stato condannato al pagamento delle spese processuali. La domanda risarcitoria del ricorrente è stata ritenuta infondata solo perché non sorretta da adeguati elementi di ricostruzione della responsabilità dell’Autorità locale, in base all’art. 2043 c.c.
Sono molto preoccupato (si fa per dire) per quelle casse comunali, i cui Sindaci si sono sbizzarriti, nel periodo emergenziale, ad esercitare il proprio ruolo molte volte in modo bizzarro, travalicando i limiti tracciati dalla legislazione Statale nonché dei provvedimenti amministrativi regionali.

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