Danno erariale al responsabile finanziario che non ha inviato al Mef la delibera di aumento dell’addizionale
di Vincenzo Giannotti
QUI la sentenza della Corte dei conti Piemonte n. 55/2019
La deliberazione del consiglio comunale che disponga l’aumento dell’addizionale comunale all’Irpef è condizione necessaria ma non sufficiente per la produzione degli effetti dell’aumento di un’imposta. Le disposizioni legislative (articolo 1, comma 3 del Dlgs 360/1998), infatti, impongono l’invio della delibera, entro il 20 dicembre, sul sito del Mef, pena la sua inefficacia. Il mancato invio della deliberazione è stato considerato dalla Corte dei conti del Piemonte (sentenza n. 55/2019), danno erariale a carico del responsabile finanziario cui compete l’obbligo di verifica della veridicità delle previsioni di entrata di verifica periodica dello stato di accertamento (articolo 153, comma 4, del Tuel).