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Il grave pericolo legittima l’ordinanza contingibile e urgente
di Solveig Cogliani
 
Nell’ipotesi di rischio di dispersione di fibre di amianto nell’ambiente a causa del degrado di una ex fabbrica e del concreta possibilità di aggravarsi della situazione anche a causa dell’azione degli agenti atmosferici sussistono i requisiti di imprevedibilità, eccezionalità ed urgenza per l’emissione dell’ordinanza contingibile ed urgente di cui all’articolo 54. Dlgs n. 267 del 2000. È quanto afferma il Consiglio di Stato, Sezione IV, con la sentenza 19 marzo 2020 n. 1961.

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