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Società in house: sono assoggettabili al fallimento

Pubblicato il 25 marzo 2019


La società in house, in quanto persona giuridica privata, è soggetta alla comune disciplina privatistica delle società di capitali, nonché alle norme sul fallimento, sul concordato preventivo e sull’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione civile, Sezione I, con l’ordinanza n. 5346 depositata il 22 febbraio 2019.

Nel caso di specie la Corte d’Appello aveva revocato il fallimento sul rilievo che la società era da considerare in house, in quanto ricorrevano i requisiti del controllo analogo.

Come evidenziato dalla Corte di Cassazione la società di capitali con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perchè gli enti pubblici (comune, provincia e simili) ne posseggono le partecipazioni, in tutto o in parte (Corte di Cassazione, sez. civ. I, sentenza 22209/2013).

La società, quale persona giuridica privata, opera comunque nell’esercizio della propria autonomia negoziale, e ciò comporta che questa assuma i rischi connessi alla propria insolvenza.

Sul piano giuridico-formale, dunque, è necessario mantenere separati i due enti, quello pubblico e quello privato societario, in quanto la società in house rappresenta un centro di imputazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettive diverso dall’ente partecipante.

La legge fallimentare, all’articolo 1, esclude dall’area della concorsualità gli enti pubblici, ma non anche le società pubbliche.

A queste ultime, dunque, sono applicabili le norme del codice civile nonché quelle sul fallimento, sul concordato preventivo e sull’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Si evidenzia che la soggezione delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento e sulle altre procedure concorsuali, ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza prevalente, è attualmente esplicitata e regolata dall’articolo 14, comma 1, del d.lgs. 175/2016.

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