Ancora sui diritti di rogito dei segretari comunali
di Arturo Bianco
Si manifestano forti contrasti tra le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sull’applicazione delle regole dettate dal decreto-legge 90/2014 in materia di diritti di rogito dei segretari comunali e provinciali. Si può dire consolidato che essi non possono essere erogati nei comuni in cui vi sono dirigenti; si discute se essi possano essere erogati ai segretari che hanno il trattamento economico equiparato ai dirigenti nei comuni che sono sprovvisti di tale figura. Si discute inoltre quale sia, fermo restando il tetto individuale del 20% del trattamento economico annuo, la misura dei compensi che possono essere percepiti sui singoli atti. È consolidato che ai rogiti effettuati fino alla data di entrata in vigore del d.l., quindi fino al 24 giugno, si applichino le regole precedentemente in vigore, a prescindere dalla effettiva liquidazione.
IL PARERE DELLA SEZIONE DI CONTROLLO DEL LAZIO
La sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Lazio, con il parere n. 21 del 5.2.2015, ritiene che i diritti di rogito debbano essere percepiti solamente dai segretari di fascia C, cioè quelli neo assunti che possono prestare servizio solamente in comuni che devono avere non più di 3.000 abitanti, anche come somma nel caso di convenzioni. Il parere preclude la erogazione di tale compenso ai segretari inquadrati nelle fasce A e B, anche se negli enti non vi sono dirigenti. Siamo in presenza di una lettura assai restrittiva, le cui motivazioni non sembrano peraltro convincenti in quanto basate su argomentazioni di carattere generale riferite alle presunte finalità della disposizione.
Infatti leggiamo che la “ratio del nuovo assetto normativo appare essere quella di assicurare all’ente locale maggiori entrate in relazione ai diritti di segreteria e al diritto di rogito in particolare”. Ed ancora, “l’indennità dei segretari comunali di fascia C, che possono essere titolari dei comuni con popolazione numericamente inferiore, risulta ridotta rispetto a quella spettante ai segretari di fascia A e B”. Inoltre, sulla base della clausola del cd galleggiamento, si aggiunge che “fermo restando che per i segretari di fascia A e B il trattamento economico equiparato a quello dei dirigenti spetta in ogni caso, per quanto riguarda i segretari di fascia C – per ciò solo con trattamento economico inferiore – la presenza o meno di dirigenti nella struttura organizzativa del comune di cui sono titolari non è indifferente. Infatti, se sono presenti dirigenti si realizza a favore del segretario un’equiparazione economica al livello di questi. In loro mancanza si realizza comunque un’equiparazione economica alla posizione organizzativa più elevata”.
Inoltre, il legislatore ha voluto assicurare ai comuni l’entrata riveniente dal diritto di rogito, storicamente riconosciuta, almeno in parte, ai segretari comunali… Ha, tuttavia, lasciato vivere il diritto di rogito dei segretari in casi eccezionali, dettando una previsione derogatoria al principio generale della non debenza. La deroga trova giustificazione in presenza di segretari comunali che per fascia di appartenenza e per numero di abitanti dell’ente territoriale di titolarità, non godano di trattamento economico equiparato quello dirigenziale. La logica è quello del contemperamento degli interessi.. il diritto di rogito continua a spettare solo ai segretari di fascia C, mentre non spetta ai segretari che godono di equiparazione alla dirigenza, sia essa assicurata dall’appartenenza alle fasce A e B, sia essa un effetto del galleggiamento in ipotesi di titolarità di enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale.
LE SEZIONI DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA E DELLA SICILIA
Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti della Sicilia, parere n. 194/2014, e della Lombardia, pareri n. 275 e n. 297 ambedue del 2014, sostengono una tesi completamente diversa.
Quest’ultima ci dice testualmente che, le disposizioni “dopo averne sancito la confluenza nel bilancio dell’ente .. permettono l’attribuzione di una quota del provento annuale .. in misura non superiore al quinto dello stipendio in godimenti e per i soli segretari che prestano servizio in enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale e comunque per quelli che non hanno qualifica dirigenziale”. Per cui sulla base della “formulazione letterale” negli enti privi di dirigenti il compenso può essere corrisposto “a prescindere dalla fascia professionale in cui è inquadrato in concreto il segretario preposto. La norma infatti prevede e distingue le due ipotesi legittimanti l’erogazione di quota dei proventi”.
Per la Corte dei conti della Sicilia “la ratio della disposizione si rinviene in una esigenza perequativa del complessivo trattamento retributivo spettante ai segretari che operano presso enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i quali non fruiscono della cd clausola di galleggiamento”.
GLI ALTRI TEMI CONNESSI
SI può considerare consolidato che “circa la quota da riconoscere al segretario” il nuovo testo appare chiaro nel fare rinvio “al provento annuale come termine di riferimento per il calcolo della quota. Pertanto, la quota deve essere conteggiata in relazione al periodo di servizio prestato nell’anno dal segretario comunale o provinciale”.
Pronunciandosi sulla decorrenza il parere della Corte dei conti del Lazio, tesi fin qui consolidata, evidenzia che “il diritto di rogito matura, e cioè si perfeziona, al momento del ricevimento dell’atto e/o contratto stipulato in forma pubblica innanzi al segretario. A tal momento, dunque, di deve far riferimento per l’applicazione della nuova normativa, a nulla rilevando il fatto che il diritto non sia stato ancora liquidato o pagato”.
È invece aperta la questione relativa ai compensi che, sui singoli atti, spettano ai segretari. Il citato parere della magistratura contabile siciliana ci dice testualmente che, nel silenzio della legge ed in assenza di regolamentazione nell’ambito del C.c.n.l. di categoria successivo alla novella, i proventi in esame sono attribuiti integralmente al segretario comunale, laddove gli importi riscossi dal comune non eccedano i limiti della quota del quinto delle retribuzione in godimento”.
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