L’articolo 52 del nuovo codice degli appalti pubblici mira, da un lato, a semplificare gli adempimenti delle stazioni appaltanti in materia di verifica dei requisiti negli appalti d’importo inferiore a 40.000 Euro, e dall’altro responsabilizzare gli operatori economici nel momento in cui attestano e auto dichiarano il possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento.
Per tali procedure, quindi, la stazione appaltante è esonerata dall’obbligo di verifica puntuale dei requisiti dell’affidatario, ma dovrà invece procedere a verificare le dichiarazioni tramite sorteggio di un campione, individuato con modalità predeterminate ogni anno.
Le pubbliche amministrazioni, ferma restando la facoltà di procedere a verifica concomitante del possesso dei requisiti da parte del singolo affidatario, devono dotarsi di una metodologia di controllo a campione uniforme e standardizzata per tutti gli uffici.
Per quanto riguarda l’atto con cui formalizzare tale metodologia, trattandosi di una misura da predeterminarsi annualmente, si sconsiglia l’adozione di un apposito regolamento, che non gode della flessibilità necessaria per rivedere e nel caso modificare, la metodologia già introdotta; alternativa alla direttiva del Segretario Comunale/Provinciale, potrebbe essere l’inserimento della metodologia, tra le misure
specifiche della sezione trasparenza e anticorruzione del PIAO approvato dall’ente; tale scelta sarebbe coerente con la natura provvisoria e annuale delle modalità di estrazione che, anche sulla base dei riscontri pervenuti dai vari uffici (soprattutto in fase di prima applicazione),
ben potrebbero essere riviste nell’ambito dell’aggiornamento annuale del piano triennale per la prevenzione della corruzione, affidando al Segretario comunale i compiti di impulso e di coordinamento nell’applicazione pratica della metodologia prescelta.
UNO SCHEMA/ESEMPIO DI METODOLOGIA DELLA VERIFICA A CAMPIONE, DELLE DICHIARAZIONI PRESENTATE DAGLI OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL’ART. 52, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 36/2023 RELATIVAMENTE AI PROVVEDIMENTI DI AFFIDAMENTO DIRETTO D’IMPORTO INFERIORE AI 40.000 EURO
Nessun tag inserito.