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Liguria, del. n. 82 – Utilizzo graduatorie proprie
Pubblicato il 22 novembre 2019
Un sindaco ha chiesto un parere se sia possibile utilizzare una propria graduatoria, ancora valida, formata a seguito di un concorso pubblico bandito precedentemente al 1° gennaio 2019, per la copertura di un posto resosi vacante e disponibile con medesimo inquadramento e profilo professionale di quello per il quale era stato bandito il concorso, alla luce di quanto disposto dall’art. 1, comma 361 della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019).
I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione in commento, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 13 novembre 2019, hanno considerato la questione ammissibile, a differenza di quanto disposto dalla Corte dei Conti, sez. contr. Lombardia nella del. 406/2019.
La Corte dei Conti della Liguria infatti hanno confermato il principio richiamato dalla Corte dei Conti, Sez. Contr., Marche, del. 41/2019, secondo cui gli enti locali possono utilizzare proprie graduatorie, ancora valide per effettuare assunzioni a tempo indeterminato, per la copertura di posti resi successivamente vacanti e disponibili, soltanto se relative a concorsi banditi prima del 1° gennaio 2019.
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