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Danno erariale da mancato recupero imposte locali

Risponde del danno arrecato all’ente il segretario comunale, facente anche le funzioni di responsabile dell’area finanziaria, che a fronte della mancata o ritardata evasione degli obblighi tributari da parte di alcuni contribuenti, omette di adottare i necessari provvedimenti sanzionatori e di procedere al recupero delle somme non versate spontaneamente dai contribuenti.

Questo il principio espresso dalla Corte dei conti, sez. giur. Molise, con la sentenza n. 77 depositata il 17 novembre 2015.

Nel caso di specie la procura contabile aveva richiesto il risarcimento del danno erariale arrecato all’ente in conseguenza dell’illegittimità ed irregolarità delle procedure adottate per la riscossione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (T.R.S.U.) e degli oneri per il consumo idrico, relativamente alla posizione di taluni contribuenti, nonché in conseguenza del mancato recupero di tributi evasi.

Per tale danno sono stati chiamati a rispondere coloro che si erano succeduti nelle funzioni di Segretario comunale convenzionato, i quali, assolvendo contestualmente l’incarico di responsabile dei servizi dell’area amministrativa e contabile-finanziaria, avrebbero dovuto contestare i pagamenti tardivi, provvedendo ad emettere i solleciti di pagamento, i conseguenti avvisi di accertamento, con l’applicazione di sanzioni e interessi legali.

Al riguardo, l’articolo 13 del d.lgs. 471/1997, prevede che “chiunque non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio e a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione (..), è soggetto alla sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato (..) la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto”.

L’articolo 7 del d.lgs. 472/1997 sancisce, poi, che “la sanzione può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole (..). Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell’azione, presentano profili di sostanziale identità”.

Il comune, pertanto, a fronte della mancata o ritardata evasione degli obblighi tributari, avrebbe dovuto applicare una sanzione pari al 30% dell’importo dovuto dai contribuenti per ciascuna annualità, aumentata al 45% in ragione del carattere reiterato delle violazioni.

Il segretario comunale/responsabile dell’area finanziaria è stato quindi condannato a risarcire il danno subito dall’ente, consistente nel mancato incameramento delle sanzioni e degli interessi moratori.

Leggi la sentenza

CC Sez. giurisd. Molise sent. n. 77-15

 

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