tratto da giustizia-amministrativa.it

La sentenza ha fugato i dubbi interpretativi in relazione: i) all’ambito di applicazione dell’art. 10, comma 5, d.lgs. n. 373 del 2003 e, in particolare, se tale disposizione sia riferibile ai soli conflitti di competenza attuale o anche a quelli virtuali che sono determinati dalla contemporanea pendenza dell’appello sulla competenza davanti al C.g.a. e al Consiglio di Stato; ii) all’organo competente a decidere il regolamento di competenza nel caso in cui il T.a.r. per la Sicilia abbia declinato la propria competenza indicando la competenza di un altro T.a.r.

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