tratto da giustiziatributaria.gov.it

Sentenza del 13/09/2022 n. 8578/7 – Comm. Trib. Prov. di Napoli

Classificazione catastale ai fini IMU

Ai fini IMU, un immobile iscritto in catasto come ufficio non può fruire dell’esenzione, anche se di fatto viene utilizzato come abitazione principale. Per accedere al trattamento agevolato conta, infatti, l’oggettiva classificazione catastale e non l’effettiva destinazione d’uso come residenza della famiglia. Sul punto, spiegano i giudici, è anche recentemente intervenuta la Corte di Cassazione (ordinanza n. 5574/2022) secondo la quale, ai fini del trattamento esonerativo, rileva l’oggettiva classificazione catastale, per cui l’immobile iscritto come “ufficio-studio”, con attribuzione della relativa categoria (A/10), è soggetto all’imposta. Di conseguenza la classificazione catastale prevale anche sull’eventuale prova che l’immobile sia nei fatti la reale sede della residenza di famiglia. In conclusione il contribuente che voglia far valere il diritto all’esenzione ha l’onere di impugnare l’atto di classamento.

Testo integrale della sentenzaSentenza del 13/09/2022 n. 8578/7 – Comm. Trib. Prov. di Napoli – sito banca dati CERDEF – apre una nuova finestra

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