tratto da entilocali-online.it
Riscossione: termini di prescrizione
24Set, 2020 by Redazione
 
Nell’Ordinanza n. 18703 del 10 settembre 2020 della Corte di Cassazione, la Suprema Corte precisano che la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto (quindi, se è già previsto un termine di prescrizione di 10 anni rimane di 10 anni) in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 del Cc.. Ciò si applica con riguardo a tutti gli atti (in ogni modo denominati) di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli Enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti Locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Quindi, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 del Cc. (i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di 10 anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di 10 anni ), tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. Peraltro, i Giudici di legittimità specificano che il diritto alla riscossione dei Tributi erariali (Irpef, Ires, Irap ed Iva), in mancanza di un’espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di 10 anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d’imposta.

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