Appalto di lavori pubblici iniziato sotto la vigenza del vecchio Codice dei contratti e ultimato sotto la vigenza del nuovo Codice – il collaudo dei lavori è regolamentato dal vecchio o dal nuovo codice?
Questa SA ha appaltato un lavoro pubblico sotto la vigenza del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Dovendo ora procedere ad affidare l’incarico per il collaudo si chiede di conoscere se trovano applicazione le norme del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (art. 120) o quelle del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (art. 102). Grazie
a cura di Massimiliano Alesio
Il quesito in esame avanza un’interessante questione di diritto intertemporale, la cui risoluzione rappresenta un prius logico, ancor prima che giuridico. Precisamente, viene chiesto di sapere se, in relazione ad un appalto di lavori pubblici, iniziato sotto la vigenza del vecchio Codice dei contratti (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163), il collaudo dei lavori (si suppone or ora terminati) è regolamentato dalla disciplina prevista dal vecchio Codice (art. 120) oppure dalla diversa disciplina prevista dal nuovo Codice (art. 102, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).
Preliminarmente, occorre ricordare che il collaudo tecnico-amministrativo di un’opera pubblica costituisce un fondamentale atto, sul quale si basa la decisione della stazione appaltante circa l’accettazione o meno dell’opera medesima (così come anche del servizio o della fornitura), e la conseguente chiusura formale dell’appalto. L’attività del collaudatore si esplica in un insieme coordinato di verifiche tecniche, preordinate alla formulazione di una complessiva valutazione in merito alla “collaudabilità” dell’opera (intesa come conformità della stessa alle pattuizioni contrattuali, al progetto ed alle regole dell’arte), con conseguente emissione del certificato di collaudo (o atto equivalente) e chiusura della contabilità dei lavori. L’attività è, inoltre, diretta ad esprimere, più in generale, valutazioni amministrative, per conto della stazione appaltante, circa il corretto adempimento degli obblighi concordati, la possibilità di liquidare il corrispettivo spettante all’esecutore e financo la legittimità dei crediti eventualmente vantati da terzi e non ancora soddisfatti e, se riconosciuti, la congruità delle relative pretese economiche.
In relazione al merito del quesito, occorre tener conto dell’art. 216, comma 16, del Codice del 2016 (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), il quale stabilisce che, fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, previsto dall’art. 102, comma 8, trovano applicazione le disposizioni contemplate nella parte II^, titolo X°, del Regolamento esecutivo del vecchio Codice, cioè il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Ciò, oltre gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate. Ora, il richiamato comma 8, art. 102, del nuovo Codice, fra l’altro modificato dal cd. decreto “sblocca cantieri” (art. 1. comma 20, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in L. 14 giugno 2019, n. 55 ) rinvia la disciplina del “collaudo dei lavori” al futuro regolamento, previsto dall’art. 216, comma 27-octies. Siffatto regolamento dovrà disciplinare e definire le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori ed il certificato di verifica di conformità possano essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione. Conseguentemente e conclusivamente, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale (previsto dall’art. 102, comma 8, nuovo Codice del 2016) che del predetto nuovo regolamento, trovano applicazione nella concreta fattispecie dedotta in quesito gli artt. 215–238, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, cioè il Regolamento esecutivo ancora vigente (parte II^, titolo X°), oltre l’art. 120, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
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