tratto da giustizia-amministrativa.it
Con l’ordinanza in esame il T.a.r. per la Lombardia, sez. st. Brescia, reitera la questione di legittimità costituzionale – già decisa in rito dalla Corte costituzionale, con ordinanza 14 febbraio 2023, n. 22 – reputando rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 83 della legge regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, rispetto all’articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost., nella parte in cui prevede criteri di determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria diversi da quelli di cui agli artt. 167 e 181 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
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