tratto da banchedati.corteconti.it
L’utilizzo delle graduatorie di altri enti
 
“Il Sindaco del Comune di Siniscola ha chiesto a questa Sezione di esprimere un parere, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003, sulla “Interpretazione della normativa in merito all’obbligo od alla facoltà di un’amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che debba procedere al reclutamento del personale alle proprie dipendenze, di scorrere le graduatorie in corso di validità, proprie o appartenenti ad altre amministrazioni, previo accordo tra le P.A., fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso medesimo, ai sensi dell’art. 91, c. 4 del TUEL.”
In particolare, l’Ente rivolge alla Corte il seguente quesito: “E’ corretto quindi per un’amministrazione pubblica procedere con discrezionalità nella scelta della procedura da attivare (scorrimento graduatoria o concorso pubblico) per il reclutamento del personale da assumere alle proprie dipendenze?”
Il Comune, inoltre, invoca l’interpretazione della Sezione in merito alla disposizione contenuta nell’art. 1, comma 147, della L. n. 160/2019 a mente del quale “Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali” nel rispetto di limiti temporali definiti dalla stessa norma e scanditi in base all’anno di approvazione della graduatoria.”
 

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