25/07/2018 – Solo le persone in difficoltà hanno diritto al parcheggio privato sotto casa

Solo le persone in difficoltà hanno diritto al parcheggio privato sotto casa

di Stefano Manzelli – Funzionario di polizia locale, consulente enti locali

Il rilascio della concessione per l’uso privato di uno stallo di sosta individuato da apposita segnaletica può prevedere una valutazione tecnica da parte di una commissione di specialisti in grado di ponderare le particolari condizioni di invalidità della persona interessata. Lo ha chiarito il Tar Toscana, Sez. I, con la sentenza 13 luglio 2018, n. 1015. Il titolare di uno stallo di sosta nominativo, riservato alle persone invalide, ha ricevuto l’ordinanza di revoca dell’autorizzazione adottata dal dirigente a seguito delle nuove direttive municipali. Contro questa decisione l’interessato ha proposto senza successo ricorso al Tar. Le nuove regole emanate dal comune toscano a parere del collegio sono perfettamente in linea con le previsioni dell’art. 381 del regolamento stradale specificamente dedicato alla disciplina degli stalli di sosta riservati alle persone invalide. La disposizione prevede l’assegnazione al disabile, a titolo gratuito, di adeguati spazi di sosta individuati da apposita segnaletica nei casi in cui ricorrano particolari condizioni di invalidità della persona interessata. Non appare pertanto discriminatoria o irrazionale “la decisione di sottoporre le istanze di concessione degli stalli di sosta personalizzati alla valutazione di una apposita commissione costituita in modo da comprendere tutte le professionalità necessarie per l’approfondita valutazione della fattispecie”. In mancanza di una accertata capacità di deambulazione sensibilmente ridotta il box riservato non può essere concesso. E lo spazio che dovrebbe esser sottratto all’uso pubblico può essere destinato ad un generico box per persone invalide, senza indicazione della targa dell’utilizzatore privato.

T.A.R. Toscana, Sez. I, 13 luglio 2018, n. 1015

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