tratto da risponde.leggiditalia.it
Tributi-Covid19-accertamenti
L’ufficio Tributi di questo Comune intende procedere alla notifica dei c.d. “accertamenti esecutivi” durante il periodo di sospensione “Covid”. Quale è l’attuale disciplina con riferimento al termine attuale fissato al 31 agosto?
a cura di Andrea Bufarale
 
Per rispondere al quesito proposto occorre innanzitutto ripercorrere le tappe fondamentali della normativa di cui trattasi. In primis, fu il comma 1 dell’art. 67, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 a stabilire la sospensione, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, ivi compresi quelli degli enti locali. È bene sottolineare che comunque questa disposizione non sospende l’attività degli enti impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato.
Il comma 1 dell’art. 68 dello stesso D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone invece, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 agosto 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (avvisi di accertamento e riscossione emessi rispettivamente dall’Agenzia delle Entrate e dall’Inps).
Il successivo comma 2, poi, stabilisce che la sospensione in discorso si applica anche alle ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di accertamento esecutivo di cui all’art. 1, comma 792L. 27 dicembre 2019, n. 160.
Per completezza di analisi bisogna citare in ultimo anche la norma di cui all’art. 12D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 (“Sospensione dei termini per eventi eccezionali”), richiamata nel comma 1 dell’art. 68: nel periodo di sospensione in parola l’agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento, come disposto dal comma 3 del medesimo art. 12. A chiarire però la portata di tali disposizioni, che a prima lettura sembrerebbero includere “nella scure” della sospensione anche la nuova fattispecie dell’accertamento esecutivo, è intervenuto, nei giorni scorsi, il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze con la propria Ris. 15 giugno 2020, n. 6/DF.
Tale documento, per ciò che concerne la fattispecie tributaria che si sta analizzando, ovvero quella dell’accertamento esecutivo, sottolinea che tale atto, di cui all’art. 1, comma 792L. 27 dicembre 2019, n. 160, racchiude in sé due distinti atti che prima della riforma caratterizzavano la riscossione, vale a dire l’avviso di accertamento o l’atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali e la cartella di pagamento o l’ingiunzione fiscale.
Sulla scorta di ciò, il Ministero ritiene che, nell’ambito dell’applicazione del richiamato art. 68D.L. 17 marzo 2020, n. 18, tale atto possa rientrare solo dopo che lo stesso sia divenuto esecutivo ai sensi della lett. b), dello stesso comma 792, con la conseguenza che gli enti locali e i soggetti affidatari non possono attivare procedure di recupero coattivo né adottare misure cautelari, in accordo a quanto disposto dal comma 3 dell’art. 12D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, mentre, al contempo e per effetto dello stesso art. 68, per il contribuente è prevista la sospensione dei versamenti.
Pertanto, sulla scorta di quanto specificato dal MEF nella propria risoluzione, l’ufficio tributi è legittimato a procedere alla notifica degli atti di accertamento esecutivo anche durante il periodo di sospensione, individuato dall’art. 68D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che termina il 31 agosto 2020, in quanto tali atti racchiudono al loro interno sia l’atto di accertamento sia quello esecutivo.

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