tratto da Italia Oggi Sette - 24 Giugno 2019
Più garanzie per i progettisti
Italia Oggi Sette – 24 Giugno 2019
Più garanzie per i progettisti con il pagamento diretto negli appalti integrati; anticipazione contrattuale anche nel settore delle forniture e dei servizi; più semplice operare con i consorzi stabili; incentivo sul 2% ai tecnici delle pubbliche amministrazioni non applicabile alla progettazione. Sono queste alcune delle novità introdotte per il settore dei servizi professionali dal decreto «sblocca cantieri» convertito dalla legge 55/2019. Molto tormentata è stata la «partita» giocata in sede parlamentare sull’ estensione alla fase progettuale della normativa che consente ai tecnici delle pubbliche amministrazioni di ricevere un incentivo pari al 2% dell’ importo complessivo dell’ opera per una serie di attività connesse alla programmazione dei lavori, alla funzione di responsabile unico del procedimento, ma anche alla verifica dei progetti, alla direzione lavori, al collaudo.
Nel testo del decreto varato dal governo era prevista l’ applicazione dell’ incentivo anche alla fase della progettazione, ma nel corso dei lavori parlamentari la norma è stata espunta. Importante, per i progettisti, la disciplina introdotta nell’ ambito dell’ affidamento dei lavori attraverso contratti di progettazione esecutiva e costruzione (il c.d. «appalto integrato»), sia sui requisiti progettuali e sia sul pagamento diretto del progettista. Viene inserito come modifica a regime del codice un comma 1-bis all’ art. 59 del vigente codice prevedendo che i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto devono essere indicati nei documenti di gara (e definiti in base al regolamento unico). I requisiti dovranno essere «posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all’ articolo 46, comma 1 (professionisti, studi associati, società tra professionisti, società di ingegneria, raggruppamenti di progettisti e consorzi stabili).
Invece le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione dovranno documentare i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione». Per quanto riguarda invece il pagamento diretto del progettista con il comma 1-ter si stabilisce che, se una impresa di costruzioni utilizza un progettista qualificato alla realizzazione del progetto, «la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d’ asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato». Farà quindi fede l’ indicazione delle spese di progettazione indicate nell’ offerta per l’ aggiudicazione dell’ appalto integrato.
Un’ altra importante novità è poi rappresentata dalla previsione dell’ anticipazione contrattuale del 20% anche negli appalti di forniture e di servizi: modificando il comma 18 dell’ articolo 35 del vigente codice viene estesa anche a forniture e servizi l’ applicazione dell’ istituto dell’ anticipazione contrattuale oggi prevista soltanto per i lavori, nella misura del 20% dell’ importo della prestazione. Occorrerà sempre, come oggi per i lavori, la previa costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’ anticipazione. Per quel che concerne la disciplina dei consorzi stabili si prevede che la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l’ affidamento di servizi e forniture sia valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.
Inoltre si prevede che in caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati siano attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione dovranno essere proporzionali all’ apporto reso dai singoli consorziati nell’ esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente. Con una modifica all’ articolo 24, comma 7 del codice viene poi permesso all’ affidatario di incarichi di progettazione posti a base di gara di essere anche affidatario di concessioni di lavori pubblici. L’ incompatibilità scatta invece soltanto per gli appalti di lavori, laddove non si dimostri che l’ esperienza acquisita nella redazione del progetto non falsa la concorrenza. Meno spazio per i professionisti nel settore delle verifiche, visto che la legge permetterà alle amministrazioni aggiudicatrici di effettuare verifiche di progetti per opere di importo fino a 20 milioni di euro nel caso in cui dispongano di un sistema di controllo interno della qualità.
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