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Per beni e servizi affidamenti diretti con incognita 

di Alberto Barbiero – Il Sole 24 Ore  – 24 Giugno 2019
La nuova disciplina delle procedure di affidamento per l’ acquisizione di beni e servizi di valore inferiore alle soglie Ue può essere interpretata in due modi, mettendo in difficoltà le stazioni appaltanti. La nuova formulazione dell’ articolo 36, comma 2, lettera b) del codice dei contratti pubblici, dettata dalla legge 55/2019, estende ai lavori nella fascia tra i 40mila e i 150mila euro l’ affidamento diretto, facendolo precedere dalla valutazione di tre preventivi. Ma il testo della norma non è altrettanto chiaro per la definizione dei percorsi relativi all’ affidamento di appalti di forniture e di servizi, determinando rilevanti difficoltà operative per le amministrazioni. La nuova norma stabilisce che per affidamenti di importo pari o superiore a 40mila euro, e inferiore a 150mila euro per i lavori o alle soglie dell’ articolo 35 del Codice per le forniture e i servizi, le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori; per i servizi e le forniture, la valutazione deve riguardare almeno cinque imprese individuate sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
L’ ultimo periodo della lettera b) riformulata conserva peraltro la vecchia disposizione, per cui l’ avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’ indicazione anche dei soggetti invitati. La prima interpretazione (riscontrabile anche nel dossier della Camera sulla legge di conversione del Dl 32/2019) estende l’ utilizzo dell’ affidamento diretto anche agli affidamenti di beni e servizi, differenziandoli dalla disciplina dei lavori per il maggior numero degli operatori economici da coinvolgere (cinque) nella consultazione e per le modalità della loro individuazione, in quanto devono essere selezionati con un’ indagine di mercato (sollecitabile con avviso pubblico) o estratti da elenchi già formati.
A sostegno di questa tesi potrebbe porsi anche la modifica dell’ articolo 32, comma 2 del Codice, che ora stabilisce la possibilità di formalizzare l’ affidamento diretto con un atto unico (con sintesi del percorso) esplicitando il riferimento sia alla lettera a) sia alla lettera b) dell’ articolo 36, comma 2. Una simile interpretazione amplierebbe moltissimo lo spazio operativo in cui le stazioni appaltanti possono concretizzare gli affidamenti senza vere e proprie procedure di confronto competitivo, perché più volte la giurisprudenza ha chiarito che la richiesta di preventivi comporta l’ attivazione di varie trattative parallele, ma non una comparazione coordinata in base all’ applicazione di un criterio di valutazione specifico. Ma una seconda interpretazione della nuova norma si lega alla distinzione tra la frase che connette l’ affidamento diretto agli appalti di lavori e quella che invece regola i percorsi per il coinvolgimento degli operatori economici nell’ acquisizione di beni e servizi, che sarebbe retta solo dalle parole che esplicitano l’ obbligo di valutazione dei cinque soggetti.
Questa ipotesi configurerebbe la valutazione come una procedura di confronto competitivo, sostenuta dalla precisazione che all’ affidamento di forniture e servizi si applica il principio di rotazione degli inviti, richiedendo quindi una formalizzazione della competizione degli operatori economici. A questa mini-gara la stazione appaltante applicherebbe il criterio del minor prezzo o dell’ offerta economicamente più vantaggiosa, secondo la nuova prefigurazione per il sottosoglia data dal comma 9-bis dell’ articolo 36. L’ incertezza del nuovo quadro normativo richiede un intervento interpretativo urgente, che consenta alle stazioni appaltanti di avere elementi certi per sviluppare le procedure di acquisto di beni e servizi nella fascia compresa tra i 40mila euro e le soglie Ue (221mila euro per beni e servizi vari, 750mila euro per servizi sociali e altri servizi compresi nell’ allegato IX), e ai gestori di mercati telematici di adeguare le piattaforme (attualmente strutturate in questa fascia come confronti competitivi in forma di gara).

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