25/06/2018 – Formula a proporzione inversa: Anac rimandata a settembre…

Formula a proporzione inversa: Anac rimandata a settembre…

Delibera Anac N. 481 del 23 maggio 2018 – depositata in data 01 giugno 2018

Scritto da Elvis Cavalleri24 giugno 

Che la formula a proporzione inversa sia un rompicapo lo abbiamo già evidenziato qui.

È solo l’ANAC che con nonchalance riduce ai minimi termini il rompicapo, richiamando un fantomatico “consolidato orientamento  giurisprudenziale se ndo cui la formula in esame è illegittima perché riduce  l’incidenza concreta dell’offerta economica impedendo, di conseguenza,  l’utilizzo dell’intero punteggio previsto dal bando per la voce prezzo, con  l’effetto di privare di sostanziale incidenza l’offerta economica in contrasto  con quello che è il potenziale rapporto tra offerta tecnica e offerta economica  oggetto di autolimitazione da parte della stazione appaltante(TAR Lombardia  Milano, sez. IV, 3 febbraio 2018, n. 323; Consiglio di Stato, sez. V, 14 agosto  2017, n. 4004; Consiglio di Stato, sez. V, 17 giugno 2017, n. 2739; Consiglio  di Stato, sez. V, 22 febbraio 2015, n. 856; Consiglio di Stato, sez. V, 9 marzo  2009, n. 1368)”.

Caro mr. Cantone: il consolidato orientamento è solo quello dell’Anac, non certo quello giurisprudenziale, ove il contrasto è vivo e mai sopito. Ed è troppo comodo (ed intellettualmente inaccettabile) richiamare le sole pronunce allineate alla propria tesi. Ci pensiamo noi, allora, a richiamare le più recenti pronunce di segno contrario…

  1. Consiglio di Stato, sez. V, 10 aprile 2018, n. 2185

Vero è che la formula utilizzata nel caso in esame finisce per non determinare eccessive differenziazioni fra le singole offerte (anche a fronte di ribassi apprezzabilmente diversi), ma è anche vero che essa garantisce pur sempre un collegamento proporzionale (e in sé non irragionevole) fra l’entità del ribasso e la conseguente attribuzione del punteggio.

2. Tar Lazio, Sez III-quater, Roma, 05/07/2017, n.07853/2017

A parte la considerazione superiore secondo cui l’ANAC non pare proprio limitare la scelta della formula da applicare all’offerta economica, è da rilevare che nonostante il chiaro disfavore dell’Autorità su tale formula, manifestato nell’AIR, nella detta relazione viene però chiarito che “Nelle linee guida è stata accolta la proposta di formule indipendenti, oltre a quelle interdipendenti…”ma “Sono state però introdotte diverse note di prudenza circa l’utilizzo di queste formule” proprio perché “potrebbero prestarsi a rischi di alterazione della concorrenza”, con l’esito dunque che nelle Linee Guida risulta inserita la disposizione sopra riportata che consente alle stazioni appaltanti di utilizzare anche altre formule oltre le tre sopra menzionate, indicandole espressamente nel bando, come richiamato, con conseguente reiezione del profilo di censura che produce, peraltro, una illegittima sostituzione delle valutazioni della stazione appaltante nè consentita dal legislatore, né dalla chiara disposizione delle Linee Guida n. 2 sopra riportata.

3. Consiglio di Stato, Sez. IV, 25/11/2016, n. 04982

La formula proporzionale inversa non solo ha pari dignità logico-giuridica di quella diretta (…) ai fini della ripartizione dei punteggi e non lede né par condicio, né trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa (arg. ex Cons. St., V, 27 giugno 2012 n. 3781).

4. Tar Campania, Napoli, Sez. VII, 21/10/2016, n. 4832

di per sé, dunque ponendo in diretta connessione canone e punteggio, il criterio adottato in sede di lex specialis non rappresenta una scelta illogica ma una modalità ordinaria di attribuzione del punteggio che non determina alcun esito eccentrico o irragionevole.

5. Consiglio di Stato, Sez. V, 10 agosto 2016, n. 3577

L’attribuzione del punteggio in misura proporzionale, ragguagliata alla formula che il punteggio massimo possibile stia alla migliore offerta come il punteggio da individuare sta all’offerta del concorrente presa in esame, è logica e razionale e, come tale, si sottrae alle censure di illegittimità, essendo espressione della discrezionalità tecnica riservata alla stazione appaltante

6. Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 09/03/2016, n. 00461/2016

La formula V(a) i= Pmin/Pa è, pertanto, esente dai vizi lamentati, consentendo l’utilizzo di tutto il potenziale range differenziale di 21 punti previsto dal bando per la voce prezzo.

7. Tar Campania, Napoli, Sez. I, 15/02/2016, n. 847

Il Tribunale rileva (…) che già in precedenti occasioni (TAR Napoli, sez. I, 23 febbraio 2015 n.1373), questa Sezione ha ritenuto la correttezza di una formula matematica analoga a quella enunciata per la valutazione degli elementi dell’offerta di carattere quantitativo e, in particolare, dell’offerta prezzo.

8. Consiglio di Stato, Sez. V, 07/07/2015, n. 3371

Il bando di gara, quindi, prevede una formula matematica per l’assegnazione del punteggio prezzo. Ma la lettura congiunta delle due disposizioni consente in modo coerente di affermare, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, che l’attribuzione dei punteggi deve utilizzare il suddetto metodo di interpolazione lineare secondo la formula matematica prescelta dall’amministrazione posto che le offerte corrispondenti al prezzo posto a base di gara devono partire dal valore zero cui corrisponde un punteggio zero. Mentre la migliore offerta di ribasso deve ottenere un punteggio pari ad uno, sicché sono i valori delle offerte intermedie a dover essere oggetto di interpolazione lineare.

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