Il sindaco di un comune ha formulato una richiesta di parere in merito alle possibilità di finanziamento delle posizioni organizzative nel rispetto del limite del salario accessorio di cui all’art. 23, c. 2, del d.lgs. 75/2017. In particolare, trattandosi di un ente con una posizione organizzativa non finanziata vista l’attribuzione delle responsabilità degli uffici e dei servizi allo stesso sindaco, si chiede di sapere se sia possibile in tale circostanza incrementare il tetto al trattamento accessorio usufruendo delle disposizioni previste dall’art. 11-bis, c. 2, del d.l. 135/2018.
I magistrati contabili delle Marche, con la deliberazione 22/2022, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 marzo 2022, evidenziando la necessità di limitarsi ad una ricostruzione della normativa vigente, si sono dapprima soffermati sulla disposizione di cui all’art. 11-bis, c. 2, del d.l. 135/2018.
La Corte ha ricordato che tale norma ha introdotto una deroga all’art. 23, c. 2 del d.lgs. 75 consentendo ai soli comuni privi di dirigenza di utilizzare spazi assunzionali per incrementare le indennità dei soggetti titolari di P.O. già esistenti alla data di entrata in vigore del Ccnl. FL 21 maggio 2018, in caso di loro rideterminazione ai sensi dell’art. 15, commi 2 e 3, del medesimo contratto.
I magistrati contabili marchigiani, in accordo con l’indirizzo espresso di recente da altre pronunce, ribadiscono il carattere derogatorio e di stretta interpretazione della citata disposizione, precisando che essa non può applicarsi alle P.O. di nuova istituzione, avendo essa esaurito i suoi effetti “il 20 maggio 2019, data entro la quale le disposizioni organizzative ricadenti nell’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 11 bis medesimo dovevano comunque cessare, così come chiaramente previsto dall’art. 13 comma 3 CCNL e come chiarito dall’ARAN” (Corte conti, sez. contr. Toscana, del. n. 1/2021).
La Corte ai fini della trattazione del parere in esame ritiene tuttavia utile richiamare l’art. 33 c. 2, del d.l. 34/2019, secondo cui il limite al trattamento accessorio del personale “è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”.
Secondo la deliberazione in commento, pertanto, l’ente, nella propria autonomia organizzativa, può, nel solo caso ciò implichi una nuova assunzione, istituire una nuova P.O. o valorizzare una mai finanziata, nel rispetto dei limiti finanziari di cui all’art. 23, c. 2 del d.lgs. 75/2017, come adeguati in attuazione di quanto previsto dal richiamato art. 33, c. 2, senza ricorrere alle risorse destinate alle nuove assunzioni a tempo indeterminato.
I magistrati contabili evidenziano, infine, come nel caso, diverso, di valorizzazione di una posizione organizzativa già esistente, ma non finanziata a seguito della attribuzione ai componenti dell’organo esecutivo della responsabilità degli uffici e dei servizi (ex art. 53, c. 20, l. 388/2000 applicabile agli enti con meno di 5.000 abitanti), l’ente possa adeguare il proprio limite 2016 del trattamento accessorio, in riferimento alle risorse necessarie per finanziare le P.O., basandosi su valori di riferimento ricavati dal confronto con altri enti simili.
La Corte ha a tal fine espressamente richiamato la delibera n. 27/2021 della Sezione di controllo per la Sardegna che, pur relativa alla fattispecie del fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente, ha stabilito che nel caso di istituzione per la prima volta delle posizioni dirigenziali, la mancanza di un valore di riferimento per la determinazione del limite ex art. 23, c. 2, del d.lgs. 75/2017, può essere integrato dal principio, espresso dall’Aran, secondo il quale “gli enti di nuova istituzione o che istituiscano per la prima volta la qualifica dirigenziale valutano, anche basandosi su valori di riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti, l’entità delle risorse necessarie per la prima costituzione del fondo (…)”.
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