tratto da giurisprudenzappalti.it

Nomina della commissione a “buste aperte”. Legittimità

Scritto da Roberto Donati 23 Marzo 2019

E’ legittima la nomina della commissione a “buste aperte”, ossia dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica ( eseguita direttamente dal Seggio di Gara ) ?

Tar Val d’Aosta , Sezione Unica , 22 marzo 2019 , n.13 , STABILISCE DI SI.

La ricorrente sostiene che la commissione avrebbe dovuto essere nominata prima dell’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica ( che invece è stata eseguita direttamente dal Seggio di gara )  e avrebbe dovuto essa stessa procedere a tale operazione in conformità a quanto stabilito dalle linee guida n. 5 dell’ANAC.

Il Tar evidenzia, da un lato, che l’articolo 77 si limita a disporre che la nomina della commissione avvenga dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte (come è di fatto avvenuto) .

Rileva inoltre come il medesimo articolo 77 nulla disponga “in ordine al profilo in contestazione (cioè non dispone che la nomina della commissione debba avvenire prima della apertura delle buste)”.

Infatti, afferma il Tar di Aosta , che il nuovo codice degli appalti “non riproduce le norme in precedenza vigenti che esplicitamente rimettevano alla commissione il compito dell’apertura in seduta pubblica delle buste contenenti l’offerta.”

E le linee guida n.5 “non pongono una previsione cogente limitandosi ad affermare che “in generale” la commissione “apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica dell’integrità e della presenza di documenti richiesti dal bando di gara”.

“Non è quindi escluso che siano legittime modalità diverse.”

Inoltre, “come dimostra il riferimento ai “plichi contenenti l’offerta tecnica”, la previsione delle linee guida riflette il caso di gare svolte con metodo tradizionale, cioè con la presentazione di offerte in formato cartaceo; in questi casi la previsione dell’apertura da parte della commissione in seduta pubblica ha una sua giustificazione in esigenze di trasparenza, essendo possibili alterazioni e manomissioni del materiale cartaceo.”

“Analoghe esigenze non si pongono o si pongono in modo molto meno pressante nel caso – quale è quello all’esame – di gare telematiche in cui i documenti di gara vengono caricati su una piattaforma telematica che permette di verificare ex post ogni accesso che vi sia stato alla documentazione.”

“Se ci si muove in quest’ottica può ritenersi che la nomina della commissione in un momento successivo alla apertura delle buste (elettroniche) contenenti le offerte al fine di verificarne la integrità formale e la presenza dei documenti previsti dal bando non implichi alcun vizio della procedura.”

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