25.02.2015 – Negli enti locali la pubblicazione non incide sull’esecutività degli atti dirigenziali

Negli enti locali la pubblicazione non incide sull’esecutività degli atti dirigenziali

di Paolo Canaparo

 

·         La sentenza del Consiglio di Stato 515/2015

L’esecutività delle determinazioni dirigenziali non è condizionata dai tempi della loro pubblicazione sull’albo pretorio dell’Ente locale. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato – sezione V – , con la sentenza del 3 febbraio 2015 n. 515, fornisce importanti chiarificazioni sulla.

La sentenza del Tar 

Con la sentenza del 29 gennaio 2014 n. 75 il Tar Umbria aveva rilevato che la pubblicazione sull’albo pretorio dell’Ente locale disposta dall’articolo 124 del Dlgs 267/2000, per tutte le deliberazioni del Comune e della Provincia, non riguarda solo le deliberazioni degli organi di governo (Consiglio e Giunta), dovendosi intendere come “deliberazioni” anche le determinazioni dirigenziali, esprimendo tale termine un significato generale comprensivo dei provvedimenti adottati dagli organi monocratici.

Da questa interpretazione faceva discendere – con riferimento altresì al più generale principio di trasparenza e pubblicità dell’attività amministrativa, di rango costituzionale – che le deliberazioni dirigenziali, non dotate della clausola di provvisoria esecuzione, divengono efficaci soltanto dopo la vacatio di dieci giorni, sempre fatta salva la clausola di immediata esecutività, in base al quarto comma dell’articolo 134 Tuel.

L’indirizzo del Consiglio di Stato 

Con la sentenza 515/2015, invece, la V sezione del Consiglio di Stato ha rilevato che, pur se le determinazioni dirigenziali rientrano nella nozione più vasta di deliberazione come riportata dall’articolo 124 del Tuel, non si può affermare lo stesso sull’estensione a queste dei limiti all’esecutività previsti dal seguente articolo 134. Se la necessaria pubblicità dell’azione degli Enti locali, infatti, richiede di applicare ai provvedimenti monocratici le stesse fondamentali regole di pubblicità degli atti degli organi collegiali, ciò non vuol dire che per gli stessi valgano anche le disposizioni che riguardano il conseguimento dell’efficacia.

Lo stesso articolo 134 (che riguarda gli atti del Consiglio e della Giunta) non permette l’estensione agli atti di altri organi comunali. Sotto tale profilo, il Consiglio di Stato rimarca che – per il principio di legalità – solo agli atti emanati dagli organi individuati dall’articolo 134 del Testo unico sugli enti locali si applicano le sue relative disposizioni, e non anche agli atti disciplinati dal precedente articolo 124.

Le natura delle determinazioni dirigenziali 

L’articolo 42 del Tuel definisce il Consiglio comunale come organo di controllo politico-amministrativo e conseguentemente rimette alle sue competenze una serie di atti programmatori, organizzatori e in senso lato normativi e una limitatissima serie di provvedimenti di gestione di notevole rilevanza, mentre la Giunta è chiamata ad attuare gli indirizzi generali del Consiglio e a collaborare con il Sindaco (articolo 48).

I dirigenti, invece, hanno le competenze di carattere generale per l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno e che non siano ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo dell’Ente. Dunque, è comprensibile – secondo il Consiglio di Stato – che l’esecutività degli atti degli organi di governo sia subordinata ai tempi della loro pubblicazione, dato il carattere interesse collettivo da questi rivestito.

Le determinazioni dirigenziali costituiscono in genere la figura del provvedimento, ossia di quell’atto tipico denominato chiamato a realizzare gli interessi specifici affidati alle cure dell’amministrazione e consistenti in decisioni destinate a generare, modificare distinguere situazioni giuridiche specifiche o quanto meno a negarne la nascita, la modificazione o l’estinzione. Quindi se gli atti generali rimessi alla competenza degli organi di governo sono regolati nella loro efficacia e vigenza dall’articolo 134 del Tuel, il Consiglio conclude che allora si comprende che le determinazioni dirigenziali comunali vadano anch’esse pubblicate per soddisfare le esigenze di trasparenza dell’attività amministrativa, ma non vi è alcuna regola legislativa che ne comporti l’inefficacia in pendenza di pubblicazione.

 

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