Sul sito NTPlus del Sole24ore l’articolo integrale di Arturo Bianco
Secondo la sentenza della Corte dei conti della Toscana n. 288/2020 non è oggettivamente possibile la revoca delle progressioni economiche già concesse: l’illegittimità della concessione a tutti i dipendenti, mentre il 35% costituisce una soglia praticabile, determina la maturazione di responsabilità amministrativa, che è ascrivibile per il 30% in capo alla delegazione trattante di parte pubblica. La sanatoria legislativa della contrattazione decentrata illegittima non equivale a una «amnistia contabile»
Le progressioni economiche che riguardano tutti i dipendenti, per di più usando il solo criterio della anzianità, sono illegittime da sempre, perché queste devono avere un carattere selettivo e meritocratico. Il tutto ulteriormente rafforzato dal fatto che le progressioni sono state finanziate in modo illegittimo.
Nella quantificazione del danno vanno escluse le progressioni economiche che possono essere ritenute legittime, quota che viene quantificata nel 35% del totale dei dipendenti.
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