tratto da self-entilocali.it

Piemonte, del. n. 196 – Acquisti di beni immobili ad opera degli enti territoriali

 

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 12 del d.l. 98/2011 in tema di “Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici”.

In particolare è stato chiesto se gli enti siano tenuti ad includere le compravendite di immobili nel “piano triennale di investimenti” ed a certificarne l’indispensabilità, l’indilazionabilità e la congruità del prezzo.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 196/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 novembre, hanno evidenziato che in base al Decreto Ministeriale del 16 marzo 2012 le attività di acquisto e di vendita di immobili degli enti territoriali non devono essere incluse in un piano triennale di investimenti.

Al contrario, per espressa previsione normativa, i requisiti per poter procedere all’acquisizione dell’immobile e previsti dal comma 1-ter dell’articolo 12 del d.l. 98/2011, in particolare l’indispensabilità, l’indilazionabilità e la congruità economica dell’operazione, con le specifiche modalità previste dalla norma, non possono non riferirsi anche agli Enti territoriali (tra i quali si annoverano i Comuni).

L’attestazione circa la congruità del prezzo di acquisto, qualora necessaria, deve essere richiesta all’agenzia del Demanio, come indicato dall’art. 4 del D.M. 14/02/2014 ovvero, a partire dal 17 novembre 2017, all’Agenzia del Territorio, come recentemente stabilito dall’art. 6, comma 1, della Legge 158/2017.

Al riguardo, i magistrati contabili hanno segnalato che sulla base di quanto disposto dall’art. 23 quater del d.l. 95/2012, l’Agenzia del Territorio, a decorrere dal 1° dicembre 2012, è stata incorporata dall’Agenzia delle Entrate.

Leggi la deliberazione

CC Sez. controllo Piemonte del. n. 196 – 17

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