«Sì» alle spese di viaggio per i segretari in convenzione
di Giovanni G. A. Dato
Un ente locale ha posto un quesito concernente la corretta interpretazione delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 12, Dl n. 78/2010 e all’articolo 45, Ccnl del 16 maggio 2001, concernenti il rimborso delle spese di viaggio sostenute dai titolari di segreteria convenzionata tra più enti locali.
In particolare, il Comune chiede di sapere se, e in che misura, sia consentito procedere al rimborso delle spese legate all’utilizzo del mezzo proprio.
La questione è stata esaminata dalla recente deliberazione della Corte dei conti, Sezione Regionale Controllo Abruzzo, 3 novembre 2016, n. 221/2016/PAR.
Il quadro normativo
Secondo la deliberazione in commento, premesso che il citato articolo 6 si inserisce nel novero delle norme volte al contenimento della spesa pubblica attraverso la disapplicazione delle disposizioni che prevedono il diritto al rimborso delle spese di viaggio in favore del personale dipendente autorizzato all’utilizzo del mezzo proprio per recarsi in missione (ossia per effettuare trasferimenti per conto dell’amministrazione di appartenenza al di fuori della ordinaria sede di servizio), la giurisprudenza contabile ha da tempo concluso nel senso che l’articolo 45, comma 2, del Ccnl del 16 maggio 2001 (“al segretario titolare di segreterie convenzionate, per l’accesso alle diverse sedi, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili”) non è stato reso inefficace dall’entrata in vigore del predetto articolo 6, comma 12, stante la diversità delle fattispecie disciplinate.
Ed invero, l’articolo 6 limita, come detto, le spese connesse al trattamento di missione, mentre il rimborso previsto dall’articolo 45, comma 2, del Ccnl del 16 maggio 2001 concerne le spese sostenute per gli spostamenti fra le varie sedi ove il segretario è chiamato ad espletare le funzioni.
Il parere
Secondo la deliberazione in commento, affermata l’ammissibilità del rimborso delle spese di viaggio sostenute dal titolare di segreteria convenzionata negli spostamenti tra Comune capofila e Comune convenzionato, in ordine alla misura del rimborso appaiono utili le indicazioni forniite dalla Ragioneria Generale dello Stato con nota 21 aprile 2011, prot. 54055, secondo cui:
1) deve ritenersi disapplicata qualunque disposizione che ancori l’entità del rimborso chilometrico alle tariffe ACI, reputandosi attribuibile, viceversa, soltanto un’indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per chilometro;
2) nella convenzione di segreteria devono essere predeterminate puntuali misure volte a circoscrivere gli spostamenti del segretario tra una sede e l’altra a quanto strettamente necessario alle esigenze lavorative, attraverso una programmazione delle presenze che riduca al minimo indispensabile gli oneri di rimborso per gli enti (ferma restando la possibilità di presenze ulteriori rispetto a quelle pianificate, con correlativo diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute dal segretario in convenzione);
3) il rimborso non può coprire i tragitti dall’abitazione al luogo di lavoro e viceversa.
Su tale ultimo punto, si osserva che il rimborso legittimamente attribuibile riguarda esclusivamente gli spostamenti tra i Comuni riuniti in convenzione, escludendo invece le tratte residenza-Comune capofila e viceversa. Inoltre, ove il segretario in convenzione decida, partendo dalla propria residenza, di recarsi prima in un Comune non capofila, saranno rimborsabili le spese di viaggio non dalla residenza al Comune non capofila, bensì quelle relative al tragitto dal Comune capofila al Comune non capofila.
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