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Sui diritti di rogito la Sezione Autonomie rimanda al giudice ordinario
di Vincenzo Giannotti
Sulla questione di massima sollevata dalla Corte dei conti della Liguria (deliberazione n. 74/2019 sul Quotidiano degli enti locali e della Pa del 10 settembre) sul pagamento dei diritti di rogito al lordo o al netto degli oneri riflessi e fiscali, la Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 24/2019) questa volta non prende posizione. Le motivazioni si ritrovano in alcuni orientamenti del giudice ordinario, già investito della questione, non ancora certi a causa di sentenze tra loro configgenti. A differenza di quanto avvenuto sui diritti di rogito di segretari in enti privi di dirigenti, che ha visto la posizione restrittiva della Sezione Autonomie non conforme alle sentenza del giudice ordinario, questa volta, la questione di massima è stata dichiarata inammissibile. A supporto di questa scelta è stato chiarito che «la presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini può costituire un indicatore sintomatico dell’estraneità della questione alla “materia di contabilità pubblica”» e conduce all’estraneità del quesito dal perimetro di competenza della Corte dei conti.

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