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La mancata costituzione del fondo salva solo le risorse in parte stabile
di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala
È di pochi giorni fa l’intervento della Corte dei conti Lombardia che conferma l’orientamento in base al quale, nel rispetto dei principi contabili del Dlgs 118/2011, in caso di mancata costituzione del fondo delle risorse decentrate nell’anno di riferimento, confluisce nell’avanzo (vincolato) di amministrazione solo la quota stabile delle risorse (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 15 ottobre). La deliberazione n. 386/2019,nel ribadire questa interpretazione, esclude categoricamente la possibilità di far confluire nell’avanzo vincolato quote variabili del fondo.

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