Quanti giorni di giorni di ferie annualmente spettano al segretario comunale nel caso in cui, presso l’ente di assegnazione, l’orario di lavoro sia articolato su cinque giorni settimanali?
Nel merito del quesito formulato, relativamente alla particolare problematica esposta, l’avviso della scrivente Agenza è nel senso che, se presso l’ente di assegnazione l’orario di lavoro è articolato su 5 giorni settimanali, il numero di giorni di ferie spettanti è pari a 28 giorni annuali (26 per il segretario al primo impiego presso la pubblica amministrazione).
Tale indicazione trova il suo preciso fondamento nell’art.20, comma 3, del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.5.2001, relativo al quadriennio normativo 1998-2001, secondo il quale: 3. Nel caso che presso l’ente, l’Agenzia nazionale o altra amministrazione che si avvalgono di segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465/1997, l’orario settimanale di lavoro si articoli su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall’articolo 1, comma 1, lettera “a”, della L. 23 dicembre 1977, n. 937.”.
Pertanto, in base alla suddetta clausola contrattuale, in caso di articolazione dell’orario di lavoro su cinque giorni o presso l’ente di assegnazione o presso l’Agenzia che si avvale di segretari comunali e provinciali in disponibilità o presso altre amministrazioni che ugualmente utilizzano segretari comunali in disponibilità (secondo le previsioni, rispettivamente, dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465/1997) i giorni di ferie spettanti al segretario sono 28 giorni annuali (26 per il segretario al primo impiego presso la pubblica amministrazione) e non 32 (o 30 sempre nel caso del segretario al primo impiego presso la pubblica amministrazione).
La formulazione testuale della clausola contrattuale (“presso l’ente, l’Agenzia nazionale o altra amministrazione che si avvalgono di segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465/1997”), ha inteso semplicemente individuare le tre possibili tipologie di datori di lavoro chiamati a gestire il rapporto di lavoro del segretario anche con riferimento alle ferie e che hanno adottato quella articolazione settimanale dell’orario di lavoro (su 5 o 6 giorni), da prendere in considerazione ai fini della determinazione dei giorni di ferie annualmente spettanti al segretario stesso.
Proprio sulla base del dato formale della clausola contrattuale, poiché l’indicazione “segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità” è contenuta in uno specifico periodo incidentale, che la collega direttamente solo alla “Agenzia nazionale” o alla “altra amministrazione” che si avvale dei segretari, si esclude che la stessa possa essere ritenuta estesa anche all’”ente”, pure richiamato nella clausola contrattuale.
Conseguentemente, il suddetto “ente”, non può che essere quello di titolarità del segretario, rappresentando esso una autonoma tipologia di datore di lavoro, distinta da quelle che pure sono prese in considerazione, ciascuna sempre nella propria individualità, nella disciplina contrattuale (l’Agenzia nazionale o altra amministrazione che si avvalgono di segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità).
Giova evidenziare che la medesima tecnica utilizzata dalle parti negoziali, del resto, è presente anche in altre clausole contrattuali (ad esempio, art.26 del CCNL del 16.5.1001, concernente il servizio militare; art.29 del medesimo CCNL del 16.5.2001, relativo alle altre aspettative previste da disposizioni di legge), sempre con la medesima finalità di individuare i tre distinti soggetti datoriali che possono intervenire nella gestione degli istituti ivi disciplinati.
Si esclude, pertanto, una lettura volta a limitare l’applicazione della disciplina dell’art.20, comma 3, del citato CCNL del 16.5.2001, ai soli segretari in disponibilità ed utilizzati da altre amministrazioni.
Infatti, diversamente ritenendo, si perverrebbe alla conclusione, paradossale, per cui, sia nel caso dell’art.20, comma 3, del CCNL del 16.5.2001, sia negli altri casi in cui è stata utilizzata come detto la medesima tecnica definitoria, le parti negoziali hanno inteso disciplinare alcuni istituti solo con riferimento alle limitate ipotesi dei segretari in disponibilità ed utilizzati da altri soggetti datoriali e non anche alla generalità dei segretari titolari di incarico presso enti locali.
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