tratto da Italia Oggi Sette - Lunedì, 23 Settembre 2019
Fisco locale, la delibera non va allegata all’atto
Italia Oggi Sette – Lunedì, 23 Settembre 2019
 
Non può essere dichiarato illegittimo l’ atto di accertamento di tributi locali con cui il comune determini il dovuto limitandosi a richiamare le delibere tariffarie approvate dallo stesso per il calcolo. Essendo queste ultime atti amministrativi pubblicati nell’ albo pretorio sono conoscibili dal contribuente, pertanto non necessitano di essere allegati o trascritti negli atti impositivi che su di esse si fondano.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione, nelle motivazioni dell’ ordinanza n. 21814/2019. La Corte ha accolto infatti il ricorso del comune di Forio d’ Ischia che si era visto annullare nel giudizio di merito di secondo grado degli avvisi di accertamento ritenuti dai giudici regionali carenti sotto il profilo motivazionale. Gli stessi, infatti, erano stati impugnati da una struttura alberghiera dell’ isola nei confronti della quale gli atti impositivi a fini Tares. I giudici della Ctr Campania avevano condiviso l’ assunto della contribuente secondo cui gli atti non rispettavano l’ art. 7 della legge 212/2000 proprio in punto di motivazione, essendo in essi richiamate, ma non allegate né minimamente trascritte, le delibere comunali determinanti le tariffe applicative di quei tributi locali.
Proprio la violazione e falsa applicazione del citato articolo 7 dello Statuto del contribuente veniva resa dall’ ufficio ricorrente motivo di ricorso in Cassazione, poi risultato fondato: secondo l’ ente comunale, infatti, la Ctr aveva errato nel ritenere non motivato l’ atto di accertamento poiché non contenente il testo della delibera comunale, nemmeno allegata. La Cassazione ha perciò ricordato che le delibere tariffarie del comune costituiscono atti amministrativi generali sottoposti alle dovute forme di pubblicità legale che possono essere richiamati per relationem negli atti impositivi stessi, senza necessità di trascrizione o di allegazione.
Tale obbligo di allegazione di atti su cui si fonda quello impositivo, ricorda la Corte, non sussiste allorquando l’ atto richiamato sia stato già comunicato al contribuente ovvero rappresenti un atto assoggettato a forme di pubblicità che, per il loro carattere generale e normativo, portano a ritenere lo stesso conosciuto o comunque facilmente conoscibile. Tale posizione dei giudici di legittimità, che nel caso di specie accoglievano il ricorso del comune, si riscontra, in generale, per i tributi locali anche con riguardo a Ici (Cass. n. 13105/2012) e a imposte sulla pubblicità (Cass. n. 30052/2018).
() Con l’ unico motivo di ricorso si lamenta, ex art. 360, c. 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’ articolo 7 legge 212/00. Per avere la Commissione tributaria regionale annullato l’ avviso di accertamento per carente motivazione (). II motivo di ricorso è fondato in applicazione del consolidato indirizzo interpretativo di legittimità, secondo il quale l’ obbligo di allegazione degli atti sui quali si basa l’ atto impositivo non opera per gli atti che risultino essere già stati comunicati al contribuente, ovvero per quelli che, essendo assoggettati a forme di pubblicità legale per il loro carattere generale e normativo, debbono ritenersi da questi conosciuti o conoscibili. Di tale principio si è fatta specifica applicazione, tra il resto, proprio con riguardo alle delibere tariffarie emanate dalle amministrazioni comunali nella fiscalità locale: «In tema di imposta sulla pubblicità, le delibere comunali relative all’ applicazione del tributo e alla determinazione delle relative tariffe non rientrano tra i documenti che devono essere allegati agli avvisi di accertamento ai sensi dell’ art. 7 della legge n. 212 del 2000, in quanto detto obbligo è limitato agli atti richiamati nella motivazione che non siano conosciuti o altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non anche gli atti generali come le delibere del consiglio comunale che, essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili» (Cass. n. 30052/18 e altre); e ancora: «In tema d’ imposta comunale sugli immobili (Ici), l’ obbligo di allegazione all’ atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dall’ art. 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (cosiddetto Statuto del contribuente), avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto. Ne deriva che sono esclusi dall’ obbligo dell’ allegazione gli atti irrilevanti a tal fine e gli atti (in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto e in conseguenza dell’ avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione» (Cass. n. ord. 13105/12 e altre). Nel caso di specie, si verte appunto di delibera tariffaria Tares la cui effettiva pubblicazione in albo pretorio, in conformità alle prescritte modalità di legge, non è stata neppure specificamente contestata dalla società contribuente. Ne segue pertanto la cassazione della sentenza impugnata ()

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