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Premi ai dipendenti solo se gli obiettivi dei nuovi servizi sono fissati a inizio anno

di Arturo Bianco

 

 

Gli incrementi del fondo per le risorse decentrate legati all’attivazione di nuovi servizi o al miglioramento di quelli esistenti devono essere deliberati, al più tardi, nei primi mesi dell’anno. Le posizioni organizzative non possono essere conferite per brevissimi periodi e con decorrenza retroattiva e occorre assegnare tempestivamente specifici obiettivi. Sono queste le principali indicazioni contenute nella deliberazione 23/2016 della Corte dei conti, sezione di controllo per la Liguria. L’importanza di questo parere è data soprattutto dalla chiara indicazione che l’erogazione del salario accessorio deve essere subordinata al raggiungimento di obiettivi che non hanno un carattere routinario.

Gli obiettivi devono essere preventivi

L’incremento derivante dall’articolo 15, comma 5 del contratto nazionale del 1° aprile 1999 per l’attivazione di nuovi servizi o il miglioramento di quelli esistenti deve essere deliberato dalle amministrazioni nei mesi finali dell’anno precedente o, al più, entro i primi mesi dello stesso anno. Alla base di questa indicazione c’è la necessità di evitare che la scelta si traduca in una sorta di sanatoria delle attività già svolte e degli obiettivi già conseguiti. In tal modo si perverrebbe all’esito di una «non commendevole modalità di integrazione postuma dello stipendio del dipendente pubblico». La deliberazione ci ricorda il principio di carattere generale per cui la «retribuzione variabile» deve essere collegata al raggiungimento di obiettivi, che devono avere un carattere sfidante comunque non scontato quanto al loro raggiungimento.

La delibera non considera elemento indispensabile che gli obiettivi di ampliamento dei servizi o di miglioramento di quelli esistenti siano modificati anno per anno. Con ciò risulta coerente con le interpretazioni fornite dall’Aran, che consentono la ripetizione di questi obiettivi a condizione che essi abbiano inizialmente avuto il carattere di miglioramento o innovazione (si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 23 giugno 2015).

Occorre inoltre ricordare che queste somme entrano nel tetto complessivo del fondo, che non deve superare quello del 2015 e va ridotto in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio.

Stop alle posizioni organizzative «brevi»

La delibera considera di assai dubbia legittimità il conferimento di incarichi di posizione organizzativa per periodi brevissimi (nel caso specifico talvolta per soli 15 giorni), anche in presenza di un quadro organizzativo in rapida evoluzione. In questo modo si corre infatti il rischio, del tutto analogo all’integrazione del fondo per obiettivi assegnati solamente nella parte finale dell’anno, che il trattamento economico accessorio diventi una «semplice integrazione retributiva».

Viene indicato che la durata annuale deve essere considerata «al limite della ragionevolezza» con riferimento a una duplice esigenza: la «certezza dell’azione amministrativa» e la garanzia di autonomia rispetto agli organi di governo di cui devono godere i dipendenti pubblici.

La delibera ricorda infine la necessità che siano assegnati obiettivi a ciascun titolare di posizione organizzativa e che anche questa assegnazione, per le stesse ragioni che sono indicate per l’integrazione del fondo, non sia effettuata nella parte finale dell’anno.

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