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Elezioni politiche – Giustizia amministrativa – Diritto di voto – Giurisdizione civile

 

Qualora il cittadino proponga un’azione rivolta non già ad avversare esclusione o ammissione di candidati o di liste dalla competizione elettorale (che, astrattamente, potrebbe ricondursi al novero delle analoghe controversie disciplinate, nel c.p.a., dagli artt. 129 e 130), bensì i limiti che derivano, in tesi, all’esercizio del diritto di voto da parte dell’elettore nell’attuale ordinamento, lamenta la lesione di un diritto soggettivo pieno, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. Non può infatti sostenersi che sussista, in materia, il difetto assoluto di giurisdizione, atteso che il ricorrente dubita della legittimità del sistema elettorale sotto il profilo della effettiva e sostanziale libertà di determinazione, consapevole e secondo coscienza, della preferenza elettorale da parte dell’elettore, in dipendenza di un asseritamente illegittimo “blocco” delle candidature da parte del sistema politico; sicché non sussiste il presupposto che, secondo la Corte costituzionale, fonda la riserva esclusiva di giudizio di cui il Parlamento dispone in ordine alla verifica della propria legittima composizione, poiché la doglianza del ricorrente si colloca in una fase ad essa ancora anteriore e pregiudiziale.

 

  • ​​​​​​​Non risultano precedenti in termini. Nel caso di specie, un cittadino aveva proposto un’azione di accertamento, dinanzi al Tar Lazio, per far sollevare la questione di legittimità costituzionale di alcune norme della legge elettorale n. 165 del 2017, che avrebbero determinato un eccessivo squilibrio della rappresentanza; nonché per far sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt. 129 e 130 c.p.a., nella parte in cui non prevedono la giurisdizione del giudice amministrativo in materia. Il Tar Lazio ha per un verso negato che in materia sussista l’autodichia delle Camere, atteso che quest’ultima – come ritenuto da Corte cost. n. 48/2021 – si giustifica in base alla riserva esclusiva di giudizio di cui il Parlamento dispone in ordine alla verifica della propria legittima composizione, mentre la doglianza del ricorrente si colloca in una fase ad essa ancora anteriore e pregiudiziale. Per altro verso, ha affermato che sussiste al riguardo la giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice naturale dei diritti.
  • Tar Lazio, sez. II bis, 29 dicembre 2022, n. 17768 – Pres. Morabito, – Est. Gatto Costantino

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