Legittima l’ordinanza del Sindaco di ridurre gli orari degli apparecchi di svago con vincita in denaro
mercoledì 23 gennaio 2019 – a cura della Redazione Wolters Kluwer
E’ legittima l’ordinanza del Sindaco di Roma che ha introdotto una disciplina restrittiva degli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., installati in sale ed esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. disponendo che l’orario di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., ovunque collocati nelle sale gioco e/o nelle altre tipologie di esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 T.U.L.P.S., sia fissato come segue: dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 18,00 alle ore 23,00 di tutti i giorni, festivi compresi. Lo stabilisce il Tar Lazio, sez. II, sentenza 21 gennaio 2019, n. 750.
QUI Tar Lazio, sez. II, sentenza 21 gennaio 2019, n. 750
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