LE CONDIZIONI
1) RISPETTO DEL PAREGGIO DI BILANCIO (legge 28 dicembre 2015, n. 208);
2) COMUNICAZIONE ALLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DELL’AVVENUTO RISPETTO DEL PAREGGIO DI BILANCIO ENTRO IL 31.3 (legge n. 232/2016);
3) RISPETTO DEL PAREGGIO DI BILANCIO NELL’ANNO IN CORSO (indicazione fornita dalle sezioni di controllo della Corte dei Conti per il patto di stabilità e che si ritiene applicabile anche ai vincoli del pareggio di bilancio);
4) SPESA DEL PERSONALE INFERIORE ALLA MEDIA DELLE SPESE SOSTENUTE NEGLI ANNI 2011, 2012 E 2013. Ricordiamo che per gli enti che non erano soggetti al patto di stabilità (comuni fino a 1.000 abitanti, unioni dei comuni e comunità montane) occorre invece garantire il rispetto del tetto di spesa del personale del 2008 (articolo 1, comma 557 e seguenti della legge n. 296/2006 per gli enti che erano soggetti al patto e articolo 1, comma 562, legge n. 296/2006 per gli enti che non erano soggetti al patto);
5) RIDETERMINAZIONE TRIENNALE DELLA DOTAZIONE ORGANICA (art.6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001) con informazione preventiva ai sindacati;
6) APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE E TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE (art.6 del D.L.gs n.165/2001 e art.91 del TUEL). Si ricorda che questo documento deve essere contenuto nel DUP (Documento Unico di Programmazione);
7) RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE EVENTUALI ECCEDENZE DI PERSONALE (art.33, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001);
8) APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA’ (art.48, comma 1, del D.L.gs n.198/2006 e art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001);
9) ATTIVAZIONE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI (art. 27, del D.L. n. 66/2014),
10)APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE, DEL RENDICONTO DI GESTIONE, DEL BILANCIO CONSOLIDATO ED INVIO DEI DATI RELATIVI AI SUDDETTI ATTI ALLA BANCA DATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (DL n. 113/2016). Il rispetto di questo vincolo oltre i termini fissati dal legislatore consente da quel momento la effettuazione di assunzioni.
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