Attribuzione di Posizione Organizzativa a dipendente di Cat. C, pur in presenza di personale di Cat. D.

 

La Corte dei conti della Basilicata si esprime e dichiara esenti da responsabilità sindaco e segretario comunale.

“Gli orientamenti dell’ARAN non possono avere una qualificazione nomofilattica, considerato che l’agenzia, così come rilevato in sede defensionale da parte del convenuto ________, rappresenta solo una delle parti deputata a stipulare i contratti collettivi; allo stesso modo gli eventuali pareri a carattere generale riconducibili alle amministrazioni centrali dello Stato (ad esempio i pareri del Ministero dell’Interno) non hanno valore cogente e tantomeno lo posseggono i pareri espressi dagli enti regionali (parere 57/2010 della regione Piemonte, richiamato a pagina 7 della citazione).

Allo stesso modo non può sottacersi che per le note restrizioni normative del tempo sulle nuove assunzioni di personale del Comune di ______, verosimilmente, non vi era alcuna possibilità di coprire con pubblico concorso le posizioni organizzative conferibili a categoria D, allorquando si fossero rese vacanti (né viene provato il contrario).”

“Non è contestato dalla parte attrice la circostanza, specificamente addotta in sede di memoria defensionale del convenuto ______ che gli altri dipendenti di categoria D (capo ufficio tecnico comunale e capo dei vigili) non disponessero di professionalità utilizzabili per dirigere il settore affari Generali, nonché per situazioni contingenti (responsabile del settore tecnico assente dal servizio per aspettativa da gennaio 2013 al maggio 2014; responsabile del settore polizia municipale assente per malattia per 93 giorni; cfr nota sindacale 7797/2017).”

QUI la sentenza n.59/2018 della Corte dei conti Basilicata

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