23/09/2015 – la RGS ha fornito risposta sul trattamento economico spettante al segretario comunale.

Con nota prot. n. 62711 del 05/08/2015, la RGS ha fornito risposta ad una serie di quesiti posti dal Comune di Cisano Bergamasco in ordine al trattamento economico spettante al segretario comunale.

Queste le conclusioni cui è giunto il Ministero:

1) per quanto riguarda la retribuzione di posizione in caso di convenzione per l’ufficio di segreteria, si fa rinvio a quanto già espresso con propria nota n. 76063 del 29/09/2014, pure citata da codesto Ente, e alla circolare prot. 485 del 24/03/2015 del Ministero dell’interno secondo cui: «in ogni ipotesi di convenzionamento, la retribuzione di posizione del “segretario convenzionato” dovrà risultare corrispondente a quella prevista, dalla contrattazione collettiva, per il comune cd. capofila, il quale, nell’ambito della convenzione, procede alla nomina del segretario.»;

2) per quanto concerne l’abrogazione del divieto di reformatio in peius, la circolare del Ministero dell’Interno n. 3636/2014, pure richiamata da codesto Ente, è intervenuta a chiarire che, in disparte l’ipotesi dei segretari in disponibilità, al segretario comunale nominato presso un ente di fascia inferiore non può essere mantenuta la retribuzione di posizione rispetto a quella di iscrizione più alta;

3) in ordine, poi, alla decorrenza per l’adeguamento che, ai sensi dell’art. 1, comma 459, della legge 147/2013, opera con riferimento alla fattispecie di cui al secondo periodo del comma 458 – ossia nei confronti dei pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall’incarico, com’è il caso del segretario comunale che, cessato dall’incarico in un Comune di classe superiore assuma la titolarità in un Comune di classe inferiore – è previsto che le amministrazioni interessate adeguino i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della legge stessa. Pertanto, si ritiene che il trattamento economico del segretario comunale vada rideterminato con decorrenza dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della legge 147/2013, non potendo il segretario, dalla predetta mensilità, più beneficiare del trattamento economico più vantaggioso connesso al divieto di reformatio in peius, ora abrogato;

4) con riferimento, infine, alla soluzione relativa ai diritti di rogito spettanti al segretario comunale indicata dalla deliberazione n. 170/Pareri/2015 del 22/4/2015 della Sezione regionale della Lombardia della Corte dei Conti, si segnala che la stessa deve ritenersi superata dalla deliberazione n. 21/SEZAUT/2015/QMIG del 4/06/2015 della Sezione delle autonomie della Corte dei Conti, che ha pronunciato il principio di diritto in base al quale, ai sensi dell’articolo 10, comma 2-bis, del d.l. 90/2014, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C.

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