Tratto da: ildirittoamministrativo.it

Per consolidata giurisprudenza, l’applicazione dei principi sulla correzione dell’errore materiale presuppone che l’effettiva volontà negoziale dell’impresa partecipante alla gara sia individuabile in modo certo nell’offerta presentata, senza margini di opacità o ambiguità, così che si possa giungere ad esiti univoci circa la portata dell’impegno ivi assunto; la ricerca della volontà dell’offerente ben può consistere anche nell’individuazione e nella rettifica di eventuali errori di scritturazione o di calcolo, a condizione, però, che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta: l’errore materiale direttamente emendabile è infatti solo quello che può essere percepito e rilevato immediatamente ed ictu oculi dal contesto stesso dell’atto, e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive della volontà, che deve risultare agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque. In altri termini, il potere di rettifica di errori materiali e refusi è circoscritto alle sole ipotesi in cui l’effettiva volontà negoziale sia stata comunque espressa nell’offerta (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 aprile 2022, n. 2529; nello stesso senso Cons. Stato, sez. III, 24 febbraio 2020, n. 1347; id., sez. VI, 2 marzo 2017, n. 978).

Consiglio di Stato, Sez. III, sent. del 4 agosto 2022 n. 6923

 

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