Tratto da ANAC

Non è conforme alle norme del Codice appalti il concorso di progettazione a procedura aperta per l’acquisizione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica di ristrutturazione dell’ex scuola Edmondo De Amicis di Battipaglia. 

Lo ha stabilito l’Anac nella delibera n. 372 del 27 luglio 2022 al termine dell’attività di vigilanza scaturita dagli esposti della Fondazione Architetti Ingegneri Liberi Professionisti iscritti a Inarcassa e dell’Ordine degli Architetti Pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Salerno che hanno segnalato varie anomalie e illegittimità del concorso in questione.

I fatti

Il concorso è stato bandito dal comune di Battipaglia per la trasformazione dell’ex istituto scolastico De Amicis in “Social-art-foodhub digitale” – questo il titolo del concorso – un polo di sostegno della cultura del territorio e della dieta mediterranea. Nel bando, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa, veniva previsto un premio complessivo di 56.887 euro da ripartire tra il vincitore e i primi cinque classificati. 

I rilievi Anac: l’oggetto del concorso

La prima anomalia riguarda l’oggetto del concorso in quanto, sebbene dalla qualificazione formale operata dalla stazione appaltante, cioè il comune di Battipaglia, risulti l’acquisizione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, in alcune disposizioni del bando viene specificato che la redazione del progetto sarà affidata al vincitore che dovrà provvedere al completamento degli elaborati concorsuali entro un termine stabilito. Inoltre, nel bando si legge che l’appalto ha per oggetto “l’affidamento dei servizi tecnici” per l’acquisizione di un progetto. Un richiamo che evoca una procedura di appalto avente per oggetto l’affidamento di un servizio diversa dal concorso di progettazione che ha invece come scopo l’acquisizione di un’opera di ingegno, ovvero di un progetto.

Queste incongruenze, oltre a comportare l’indeterminatezza della prestazione e dunque dell’oggetto contrattuale, sono in contrasto con il Codice secondo cui nei concorsi di progettazione inerenti a lavori sono esclusivamente richiesti progetti con un livello di approfondimento pari a quello del progetto di fattibilità tecnico ed economica che conseguentemente deve essere redatto da tutti i concorrenti del concorso non dal solo vincitore.

I rilievi dell’Anac: assenza di anonimato

Un’altra illegittimità riguarda l’assenza di anonimato. Il bando prevedeva infatti dei criteri soggettivi nell’attribuzione del punteggio nell’offerta tecnica: venivano attribuiti punteggi, oltre che alla proposta progettuale, anche alla “professionalità e adeguatezza della proposta” e alla struttura tecnico organizzativa, cioè all’esperienza specifica del gruppo di lavoro. I concorrenti, in sostanza, dovevano illustrare le esperienze maturate negli ultimi dieci anni nel settore del recupero funzionale, della rigenerazione urbana e del rilancio del patrimonio culturale riportando anche i lavori eseguiti per ogni campo.

La previsione di questi criteri di valutazione è in contrasto con il Codice appalti secondo cui l’unico criterio di attribuzione del punteggio deve essere la valutazione della proposta progettuale. La norma dispone infatti che la commissione di concorso individui il vincitore verificando la conformità dei progetti alle prescrizioni del bando e valutando collegialmente i progetti. Nel codice non si fa alcun riferimento alla possibilità di valutazione di ulteriori elementi, soprattutto quelli di natura strettamente soggettiva, rilevati invece nel bando in questione.

Tali criteri soggettivi potrebbero far venire meno l’anonimato del concorso in quanto la valutazione dei servizi svolti e la valutazione del gruppo di lavoro richiedono necessariamente che i concorrenti nella presentazione ne facciano menzione con la conseguente presentazione di una offerta palese. Il codice appalti – articolo 154 comma 4 del dgls 50/2016 – invece dispone che i progetti debbano essere presentati in forma anonima e che l’anonimato debba essere assicurato per tutta la durata della procedura, fino alla decisione della commissione.

La Delibera dell’Autorità

 

Delibera n. 372 del 27 luglio 2022.pdf

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